Legge 231
Schréder S.p.A. con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/3/2010 ha adottato il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ha nominato l’Organismo di Vigilanza e Controllo.
Il decreto legislativo 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni” ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle società derivante da reati posti in essere nell’interesse o a vantaggio delle società stesse da parte degli amministratori o dei dipendenti.
Secondo la disciplina dettata dal decreto legislativo 231/2001, le società sono esonerate dalla responsabilità sopra indicata qualora abbiano adottato un valido Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e abbiano nominato un Organismo di Vigilanza e Controllo, avente la specifica funzione di vigilare sulla corretta applicazione del Modello.
Il Modello di organizzazione gestione e controllo di Schreder S.p.A.
Schréder S.p.A., con l’adozione del Modello, intende conformarsi alle novità legislative ed alle sollecitazioni introdotte nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 231/2001 e intende altresì cogliere l’occasione offerta da tale norma per evidenziare, ancora una volta, quali siano le di comportamento della società, in particolare fissando i valori dell’etica e del rispetto della legalità.
Il Modello è rivolto a tutti coloro i quali prendono attivamente parte alla vita aziendale. Tutti devono attenersi alle disposizioni in esso contenute: amministratori, collegio sindacale, dirigenti, tutti i dipendenti, collaboratori, consulenti, partner e fornitori.
L’organismo di Vigilanza e Controllo di Schréder S.p.A.
L’Organismo di Vigilanza e Controllo (“OdV”) svolge una funzione di primaria importanza in tema di adozione e di applicazione del Modello.
L’OdV deve:
- vigilare sull’effettività del Modello e controllare la sua applicazione;
- verificare l’adeguatezza del Modello;
- compiere analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di funzionalità del Modello;
- aggiornare il Modello.
L’OdV è un organismo dotato di autonomia di azione e di specifici poteri.
Al fine dello svolgimento dei propri compiti, l’OdV può accedere a tutta la documentazione aziendale e segnalare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali violazioni del Modello, affinché vengano adottati, nei confronti dei soggetti responsabili di dette violazioni, gli opportuni provvedimenti disciplinari.
L’OdV, in virtù della funzione svolta, deve essere informato delle eventuali violazioni del Modello. Per tale ragione, qualora un dipendente o un collaboratore della società venisse a conoscenza di una qualsiasi violazione del Modello, è tenuto ad effettuare una segnalazione utilizzando l’apposito indirizzo e-mail di seguito indicato: legge231@schreder.it
L’OdV di Schreder S.p.A. è composto da tre membri:
- un membro esterno esperto in ambito contabile, Ms. Magali Perrault;
- un membro esterno esperto in ambito legale, Prof. Avv. Paolo M. Zambelli;
- un membro interno, Sig. Gianluca Colombo.
Schréder S.p.A.
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
[ex D.Lgs. 231 del 2001]
- Parte Generale -
1° Edizione Marzo 2010
Il presente modello è stato approvato all’unanimità dal Consiglio di
Amministrazione di Schréder S.p.A. nella seduta tenutasi il 30/03/2010
ottenuto il parere favorevole del Collegio Sindacale, e parzialmente
modificato nella sua Parte Generale all’esito delle delibere del Consiglio di
Amministrazione in data 29 marzo 2011.
INDICE
Pagina
Definizioni ........................................................................................................................ 5
Premessa .......................................................................................................................... 8
1. Il D.Lgs. 231/2001 .................................................................................................. 10
1.1 Considerazioni generali ..................................................................................... 10
1.2 L’efficacia del Modello e l’apparato sanzionatorio .......................................... 13
1.3 Obiettivi perseguiti dalla Società ...................................................................... 16
1.4 Esonero responsabilità ...................................................................................... 18
1.5 Considerazioni conclusive ................................................................................. 19
2. Le Linee Guida ....................................................................................................... 21
3. Il Modello ................................................................................................................ 22
3.1 La costruzione del Modello ............................................................................... 22
3.2 La funzione del Modello .................................................................................... 25
3.3 L’adozione del Modello e successive modifiche .............................................. 26
4. I processi sensibili di Schréder ............................................................................. 27
5. L’organismo interno di vigilanza (OdV) ............................................................... 28
5.1 Identificazione dell’organismo interno di vigilanza, nomina ........................ 28
5.2 Cause di ineleggibilità e revoca ......................................................................... 31
5.3 Rapporti tra Destinatari e OdV .......................................................................... 32
5.4 Flussi informativi: reporting dell’OdV verso il vertice societario................... 33
5.5 Reporting verso l’OdV: informazioni di carattere generale e informazioni
specifiche obbligatorie ...................................................................................... 34
5.6 Raccolta e conservazione delle informazioni ................................................... 35
5.7 Clausola generale ............................................................................................... 35
6. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello ..................................... 37
7. Sistema disciplinare ............................................................................................... 39
7.1 Funzione del sistema disciplinare .................................................................... 39
7.2 Misure nei confronti dei Dipendenti ................................................................ 39
7.2.1 Violazioni del Modello ............................................................................. 39
7.2.2 Le sanzioni .............................................................................................. 41
7.3 Misure nei confronti degli Amministratori ..................................................... 42
7.4 Misure nei confronti dei Sindaci ...................................................................... 42
7.5 Misure nei confronti dei Consulenti e degli Agenti ........................................ 43
8. Verifiche sull’adeguatezza del Modello ................................................................ 44
Definizioni
CCNL Il contratto applicato da Schréder S.p.A.,
ivi incluso il contratto
collettivo nazionale per dirigenti del
settore.
Consulenti Coloro che agiscono in nome e/o per
conto di Schréder S.p.A. sulla base di un
mandato o di altro rapporto di
collaborazione professionale (anche a
progetto).
Destinatari Tutti i soggetti cui è rivolto il Modello
(quali, per esempio, gli Amministratori, i
Componenti del Collegio Sindacale, i
componenti dei comitati interni, gli
agenti, i consulenti, ecc.).
Dipendenti Tutti i dipendenti (compresi
naturalmente i dirigenti) di Schréder
S.p.a.
D.Lgs. 231/2001 o
Decreto
Il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno
2001 e successive modifiche ed
integrazioni.
Enti Pubblici/P.A. La Pubblica Amministrazione, inclusi i
relativi funzionari ed i soggetti incaricati
di pubblico servizio.
Gruppo Il Gruppo che fa capo a Schréder Group
GIE e di cui fa parte Schréder S.p.a.
Linee Guida Le linee guida per la costruzione dei
modelli di organizzazione, gestione e
controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate
da Confindustria.
Modello Il modello di organizzazione, gestione e
controllo indicato nel D.Lgs. 231/2001.
OdV L’organismo interno preposto alla
vigilanza sul funzionamento e
sull’osservanza del Modello e
sull’aggiornamento dello stesso.
Organi Sociali Gli Organi ed i soggetti che li
compongono cui è statutariamente
affidata la gestione, l’amministrazione, il
controllo
e la verifica dell’ andamento della Società
(i membri del Consiglio di
Amministrazione,
del Collegio Sindacale e dei Comitati
esistenti in Schréder).
Procedure Le procedure specifiche previste nelle
parti speciali del presente Modello
ovvero le procedure aziendali esistenti, in
modo da prevenire la commissione dei
Reati.
Processi Sensibili Le attività di Schréder S.p.a. nel cui
ambito sussiste il rischio di commissione
dei Reati.
Protocolli Procedure atte a programmare
la formazione e l’attuazione delle
decisioni di Schréder S.p.a. in relazione ai
reati da prevenire.
Reati I reati ai quali si applica la disciplina
prevista dal D.Lgs. 231/2001 ed allegati
al Modello (allegato n. 1).
Schréder
o la Società
Schréder S.p.a., corrente in Milano (MI),
via Andrea Solari, 9, C.F.: 00495940017.
Parte Generale
Premessa
Schréder S.p.a. (d’ora in poi “Schréder”) è una società
appartenente al gruppo internazionale Schréder G.I.E., con sede in
Belgio, di cui fanno parte circa quaranta società, in altrettanti diversi
Stati, leader nel settore dello sviluppo, della produzione e delle
vendite di un’ampia gamma di prodotti per l’illuminazione pubblica,
urbana, decorativa e industriale (intendendo l’illuminazione di strade,
aree urbane, tunnel, porti, complessi sportivi, aeroporti, ecc.).
Schréder svolge la propria attività di progettazione, di
industrializzazione, di studi illuminotecnici e di produzione in Italia,
presso l’insediamento produttivo di Caselette (TO). I suoi prodotti
vengono commercializzati in Italia e all’estero.
Schréder, con il presente documento, intende non soltanto
conformarsi alle novità legislative ed alle sollecitazioni introdotte nel
nostro ordinamento dal D.Lgs. 231/2001, in tema di “responsabilità
amministrativa” delle persone giuridiche, ma intende, altresì,
approfittare dell’occasione offerta da tale norma per evidenziare,
ancora una volta, quali siano le politiche ed i principi di
comportamento della Società, in particolare fissando, con chiarezza e
con forza, i valori dell’etica e del rispetto della legalità, avendo come
obbiettivo ultimo la realizzazione di un vero e proprio “manuale” di
politica di prevenzione e di contenimento del rischio di reato che
possa consentire ai singoli di poter prontamente rintracciare, in ogni
situazione, l’assetto dei valori perseguiti e gli strumenti operativi
all’uopo disponibili.
Schréder è infatti fortemente convinta della necessità di
evidenziare, in ogni sede, che la commissione di reati è sempre e
comunque contro l’interesse della Società, anche quando,
apparentemente, taluni effetti dei Reati potrebbero risultare a suo
vantaggio, o nel suo interesse.
Il presente Modello, richiedendo competenze multidisciplinari, è
stato elaborato e predisposto grazie ad un gruppo di lavoro costituito
da soggetti interni alla Società con l’ausilio ed il supporto, soprattutto
per disporre di una valutazione indipendente e tecnico –
professionale del Modello, di professionalità esterne, ed ha coinvolto,
naturalmente, tutte le aree e le funzioni aziendali anche attraverso
una diretta e marcata responsabilizzazione dei vari responsabili di
funzione tramite il processo di c.d. autovalutazione.
Il presente Modello, anche al fine di agevolarne l’eventuale e
futuro aggiornamento (1) sulla base dei continui cambiamenti ed
integrazioni (anche legislativi) cui sarà soggetto, è composto dalle
seguenti sezioni:
1) Modello Parte Generale
2) Modello Parte Speciale n. 1 – Reati contro la PA
3) Modello Parte Speciale n. 2 – Reati Societari
4) Modello Parte Speciale n. 3 – Reati in tema di salute e
sicurezza sul lavoro
5) Modello Parte Speciale n. 4 – Reati in materia di
violazione del diritto d’autore
6) Modello Parte Speciale n. 5 ‐ Reati contro l’industria e il
commercio
Allegati:
Allegato A – Elenco dei Processi sensibili
Allegato B – Manuale della Qualità di Schréder
Allegato C – Il Regolamento Aziendale di Schréder
Allegato D – Analisi dei Rischi
Allegato E – Codice di Condotta di Schréder
Parte Normativa
D. Lgs. 231 del 2001
*
1 E’ evidente che l’aggiornamento de quo riguarda l’eventuale inserimento di nuovi Reati o di nuove condotte
illecite, conservando invece il Modello, una struttura ed una funzione orientativa che, tutto sommato, resterà
immutata sia con riferimento ai principi in esso stabiliti che avendo riguardo ai protocolli ivi indicati.
Tale precisazione è giustificata dalla necessaria esigenza di creare una sufficiente “sedimentazione” ed
“introiezione” dei principi che possano guidare i Destinatari del Modello.
Schréder S.p.a. Pagina 10 di 46
1. Il D.Lgs. 231/2001
1.1 Considerazioni generali
Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 rubricato “Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e
delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300”, ha introdotto in Italia la
“responsabilità amministrativa” delle società.
Si tratta di una innovazione di notevole rilievo in quanto, fino alla
data di entrata in vigore del Decreto (2), non era possibile individuare
nell’ordinamento italiano un sistema normativo che prevedesse
conseguenze sanzionatorie dirette nei confronti delle società per i reati
posti in essere nell’interesse o a vantaggio delle stesse da parte di
amministratori e/o dipendenti.
Questa “riforma” (3) è stata affrontata dal legislatore nazionale
nell’ambito della ratifica di alcune convenzioni internazionali, quali, la
Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
Europee del 26 luglio 1995, la Convenzione relativa alla lotta contro la
corruzione del 26 maggio 1997 e, infine, la Convenzione OCSE sulla lotta
alla corruzione del 17 dicembre 1997.
I Reati e l’ambito di operatività di cui al Decreto sono destinati ad
essere ampliati. Per tale ragione, come vedremo, il Consiglio di
Amministrazione della Società – ovvero in caso di delega il Presidente
e/o l’Amministratore Delegato – avrà il potere di adottare apposite
delibere per l’integrazione del Modello con l’eventuale inserimento di
ulteriori parti speciali relative alla tipologia di reati che potrebbero
essere introdotti per effetto di nuovi interventi legislativi.
*
Il Decreto dunque prevede la responsabilità (e la conseguente
“sanzionabilità”) delle società in relazione a taluni reati commessi (o
anche solo tentati) nell’interesse o a vantaggio delle stesse, come detto,
dagli amministratori o dai dipendenti.
2 Pubblicato sulla G.U. serie generale n. 140 del 19 giugno 2001.
3 Secondo taluni autori, tale riforma, avrebbe introdotto il principio “Societas delinquere potest”.
Le società possono, conformemente a quanto previsto nel Decreto,
nonché al fine di beneficiare dell’esimente ivi prevista, adottare modelli
di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i Reati.
*
I soggetti giuridici destinatari delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001
sono:
le società;
gli enti forniti di personalità giuridica e
le associazioni anche prive di personalità giuridica.
L’art. 5 del Decreto prevede la responsabilità delle società per i reati
commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da:
persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di
direzione (delle società stesse o di una loro unità organizzativa autonoma); per
esempio gli amministratori, i direttori generali, i responsabili dello stabilimento, i
soggetti preposti alla gestione di branch estere; in questa categoria vanno comprese le
persone che, anche di fatto, esercitano la gestione ed il controllo delle società; per
esempio, soci non amministratori e gli amministratori di fatto (4);
persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati
nel precedente alinea; per esempio, dipendenti con facoltà decisionali, seppur limitate.
Le società quindi, secondo il Decreto, non rispondono se le persone
sopra indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
I Reati che vengono in considerazione saranno analizzati in dettaglio
nelle singole parti speciali del Modello.
4 Si tratta dei c.d. “soggetti in posizione apicale”, ex art. 6 del Decreto. In altre parole, nella nozione di “soggetti
apicali” vanno ricompresi tutti quei soggetti che sono competenti a definire le politiche d’impresa e rispetto ai quali
opera il criterio di immedesimazione organica (il principio è noto: le persone giuridiche non possono infatti svolgere
la loro attività se non avvalendosi di organi, cioè di persone fisiche poste al loro servizio, che esercitano le facoltà e
le potestà di cui la persona giuridica è titolare. Pertanto, è la persona fisica che, mettendo a disposizione dell’ufficio
la sua attività e volontà, consente l’esercizio delle potestà inerenti all’ufficio stesso. Tra l’organo e il soggetto ad
esso preposto esiste un rapporto definito di “immedesimazione organica”; pertanto, le persone fisiche titolari degli
organi non vengono in considerazione quali soggetti giuridici diversi ed estranei all’ente ma, nell’esercizio delle loro
funzioni, diventano parte integrante di esso, configurandosi come elementi strutturali dell’organizzazione dell’ente.
Si ha, pertanto, una situazione giuridica diversa da quella che opera nel caso di rappresentanza, che invece è una
relazione intersoggettiva. Nel caso della rappresentanza, infatti, assume rilievo l’imputazione dell’effetto in capo ad
un soggetto diverso da quello a cui si riferisce l’imputazione dell’atto. Quando ricorre il fenomeno dell’organo,
invece, anche l’atto, oltre che l’effetto, è imputato all’ente collettivo nell’ambito del quale l’organo ha agito).
L’“amministratore di fatto” è, invece, colui che, senza essere investito formalmente da nessuna delle cariche e
qualifiche societarie descritte e considerate dagli artt. 2621 ss. c.c. e 216 ss. R.D. n. 267 del 1942, esercita comunque,
al momento della commissione dell’illecito, le relative funzioni.
*
In linea generale, la normativa in parola è frutto di una tecnica
legislativa che, mutuando principi propri dell’illecito penale e
dell’illecito amministrativo, ha introdotto nell’ordinamento italiano un
sistema punitivo degli illeciti d’impresa che va ad aggiungersi ed
integrarsi con gli apparati sanzionatori già esistenti.
Per questa ragione, il Giudice penale competente a giudicare l’autore
del fatto reato è, altresì, chiamato a giudicare, nello stesso procedimento,
della responsabilità amministrativa della società e ad applicare la
sanzione conseguente, secondo una tempistica e una disciplina che
risultano “tipiche” del processo penale.
Al riguardo, la responsabilità della società sorge per connessione
con la realizzazione di uno dei Reati da parte di una persona fisica legata
da un rapporto funzionale con la società stessa.
La società, sempre secondo il Decreto, può essere ritenuta
responsabile qualora il Reato sia commesso nel suo interesse o a suo
vantaggio, mentre tale responsabilità viene meno nel caso in cui l’autore
dello stesso abbia agito, come sopra ricordato, nell’interesse esclusivo
proprio o di terzi (e, quindi, con condotte estranee alla politica
d’impresa).
Il tipo di rapporto funzionale che lega alla società colui che
commette l’illecito penale può essere di rappresentanza o di
subordinazione.
Nel primo caso (rapporto di rappresentanza), quando l’autore del
reato è una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione della società o di una sua unità
organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una
persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello
stesso, il legislatore ha previsto una presunzione di colpa per la società,
in considerazione della circostanza che tali soggetti esprimono,
rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso.
Nel secondo caso (rapporto di subordinazione), quando invece
l’autore del reato è un soggetto sottoposto all’altrui direzione o
vigilanza, si avrà la responsabilità della società soltanto qualora la
commissione del reato sia stata resa possibile dall’inosservanza degli
obblighi di direzione e vigilanza.
La società non va esente da responsabilità quando l’autore del reato
non è stato identificato o non è imputabile e anche nel caso in cui il
Reato si estingua per una causa diversa dall’amnistia (5).
*
In caso di illecito commesso all’estero, le società che hanno la loro
sede principale nel territorio dello Stato italiano sono comunque
perseguibili in Italia, sempre che lo Stato del luogo ove il fatto‐reato è
stato commesso non decida di procedere direttamente nei loro
confronti.
*
Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono tuttavia – e come già
accennato ‐ una forma specifica di esonero dalla responsabilità, qualora
la società dimostri, tra l’altro, di aver adottato ed efficacemente attuato,
prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, di gestione
e di controllo idonei a prevenire i reati e di aver nominato un organismo
di controllo dotato di autonomi poteri di iniziativa e, appunto, di
controllo sui modelli.
Il Modello deve essere essenzialmente fondato su un sistema di
controlli preventivi attuato anche mediante l’adozione di protocolli
diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni
nell’ambito degli specifici processi includenti fattori di rischio tipici.
Il Modello intende, altresì, delineare l’attività ed i processi formativi
rivolti ai Destinatari indicando, in apposita sezione, la funzione della
formazione, il suo orientamento e la sua intensità, nonché la sua
continuità.
1.2 L’efficacia del Modello e l’apparato sanzionatorio
L’efficacia del Modello per essere tale deve essere garantita
attraverso la verifica costante della sua corretta applicazione e
l’adozione di un adeguato sistema sanzionatorio.
A tale fine, le società devono creare al proprio interno un Organismo
di Vigilanza (e di Controllo), dotato di poteri autonomi di iniziativa e di
5 Si tratta di un provvedimento emanato dal Presidente della Repubblica su delega delle due Camere, con il quale lo
Stato rinuncia a punire determinati reati. È una delle cause di estinzione del reato.
controllo, che verifichi il funzionamento, l’attuazione e l’attualità del
Modello.
*
Per quanto riguarda invece il sistema sanzionatorio il legislatore ha
previsto, accanto a sanzioni interdittive, l’applicazione alla società di una
sanzione pecuniaria – a struttura bifasica (6) ‐ commisurata per quote.
Pertanto, ed in via esemplificativa, il giudice, in caso di
procedimento, determinerà il numero delle quote in relazione alla
gravità dell’illecito ed assegnerà ad ogni singola quota un valore
economico.
Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei
casi più gravi, sanzioni interdittive, quali per esempio:
1. l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
2. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni;
3. il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
4. l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed
eventuale revoca di quelli già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Il legislatore ha, inoltre, previsto che tali misure interdittive possano
essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via
cautelare, cioè a dire, durante la fase delle indagini.
Come è agevole intuire, le sanzioni interdittive pongono limiti alla
capacità di agire sul mercato e sono quindi destinate ad incidere in modo
significativo sulla capacità di profitto delle società (è la c.d. funzione
“general‐preventiva” della norma).
Proprio per questa ragione le sanzioni interdittive possiedono una
maggiore efficacia deterrente rispetto alle sanzioni pecuniarie (7).
6 Il giudice quindi in una prima fase determinerà il numero di quote da applicare al caso di specie, compreso tra 100
e 1000 e, in una seconda fase, determinerà il valore di ogni singola quota in un “range” predeterminato (da un
minimo di 258 ad un massimo di 1549 euro).
7 Le sanzioni pecuniarie sono infatti “gestibili”, da parte delle società, attraverso i normali criteri “costi-benefici” e
sono altresì “ammortizzabili” attraverso la stipulazione di apposite polizze assicurative o attraverso la legittima
costituzione di “fondi di rischio” per esempio ex art. 2424bis cod. civ.
Per quanto riguarda l’efficacia temporale di tali sanzioni, il Decreto
distingue tra sanzioni interdittive temporanee e sanzioni interdittive
definitive.
Il Decreto determina “le linee guida” attraverso le quali i giudici
determinano, in concreto, la sanzione da irrogare:
- la gravità del fatto (oggettiva e soggettiva; grado di responsabilità
della società) (8);
- le condizioni economiche della società (9);
- l’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto
o per prevenire la commissioni di ulteriori illeciti (10).
*
Il sistema sanzionatorio, così previsto dal D.Lgs. 231/2001, si
completa infine con l’applicazione della confisca e la pubblicazione della
relativa sentenza.
Infine, è utile segnalare che, al verificarsi di specifiche condizioni, il
Giudice, in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che
determina l’interruzione dell’attività della società, ha altresì la facoltà di
inviare un commissario che vigili sulla prosecuzione dell’attività della
società per un periodo corrispondente alla durata della pena interdittiva
applicata.
Prospetto riepilogativo: le sanzioni
8 Il grado di responsabilità della società presuppone l’analisi degli autori dei Reati (cioè se essi siano soggetti in
posizione apicale ovvero soggetti a questi subordinati). Di regola, i Reati commessi dai soggetti che rivestono
posizioni apicali concretizzano dal punto di vista oggettivo una maggiore gravità poiché implicano il
coinvolgimento dei vertici della società e quindi l’immediata riferibilità alle “politiche aziendali”. Invero, i Reati
commessi dai “sottoposti” presuppongo, in astratto, una deficienza organizzativa.
9 Come indicato nella Relazione al Decreto. Tale criterio svolge il compito di adeguare la sanzione irrogata alle
condizioni economiche del reo, assicurando, quindi, l’effettività della sanzione irrogata. Ciò vale sia per le sanzioni
economiche che per quelle interdittive. La determinazione delle “condizioni economiche della società” avverrà
tramite indagini su bilanci e scritture contabili ovvero tramite relazioni peritali.
10 Lieve entità del danno, attenuazione delle conseguenze del reato o aver adottato o reso operativo un modello di
organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire la commissioni di ulteriori Reati.
1.3 Obiettivi perseguiti dalla Società
La Società, con l’adozione del Modello, si pone l’obiettivo di adeguare
il complesso dei principi di comportamento e di condotta già esistenti
nonché di aggiornare e, ove necessario, costituire procedure e protocolli
che, ad integrazione del sistema di attribuzione di funzioni e di deleghe
dei poteri, nonché degli altri strumenti organizzativi e di controllo
interni esistenti, risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal
D.Lgs. 231/2001, sia in fase di prevenzione dei Reati, che di controllo
dell’attuazione del Modello e dell’eventuale irrogazione di sanzioni.
In particolare, la Società, con l’adozione del Modello, intende
comunicare e ricordare ai Destinatari il complesso dei doveri e dei
comportamenti a cui gli stessi sono tenuti nell’esercizio delle loro
funzioni e/o incarichi nell’ambito dei processi esposti a rischio, così
come individuati nelle parti speciali del Modello.
Il Modello, pertanto, integra gli strumenti organizzativi e di controllo
già operanti quali, oltre al Consiglio di Amministrazione, al Presidente,
all’Amministratore Delegato, al Collegio Sindacale, agli “auditor” del
Gruppo, al Direttore Generale, al Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione e ai singoli responsabili di funzione:
• il Codice di Condotta di Schréder che definisce le regole generali
di comportamento per tutti i Dipendenti e collaboratori della Società,
distribuito a tutti i Dipendenti e comunque disponibile in formato
cartaceo e presente nel Modello come Allegato E;
• il Regolamento Aziendale di Schréder distribuito a tutti i
Dipendenti e comunque disponibile in formato cartaceo e presente nel
Modello come Allegato C;
• le Procedure interne: si tratta di procedure interne, incluse quelle
attinenti il sistema di qualità della Società, in cui vengono indicati i
principi che devono animare determinate attività ovvero le indicazioni
da seguire nel caso si trattino determinate materie; le procedure interne
sono messe a disposizione dei Dipendenti tramite supporto cartaceo ed
elencate nel Documento di Analisi dei Rischi, ex D.Lgs. n. 231/2001;
• il Documento di Valutazione dei rischi ex D.Lgs. n. 81 del 2008
(D.lgs. 626/1994): si tratta delle procedure, delle regole sulla sicurezza,
del piano di emergenza, della relativa attività formativa, in una parola, di
tutti quei documenti inerenti la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto
citato;
• l’Analisi dei Rischi Aziendali: contiene il novero e l’esame delle
attività e dei processi ritenuti a rischio di commissione di Reati, svolta
mediante il coinvolgimento diretto (anche mediante il processo di
autovalutazione) ed i colloqui con i dirigenti ed i responsabili di
funzione della Società, presente nel Modello come Allegato D;
• il sistema dei controlli interni esistente: si tratta di una serie di
organi quali, oltre al Consiglio di Amministrazione, all’Amministratore
Delegato, al Collegio Sindacale ed agli “auditor” del Gruppo, il Comitato
di Direzione e il Comitato Operativo. In questo modo la Società intende
predisporre una sorta di “griglia capillare di garanti” che, collocati nelle
diverse fasi dei processi decisionali e produttivi, possano garantire una
adeguata protezione ai beni giuridici tutelati dalle norme (anche penali).
• il sistema di controllo contabile: seppur con compiti e funzioni
non strettamente inerenti il Modello, la Società è sottoposta al controllo
contabile da parte di una società di revisione, oltre, naturalmente, ad
essere soggetta al controllo del Collegio Sindacale e degli auditor di
Gruppo;
• il sistema dei poteri: si tratta dell’insieme dei poteri necessari al
funzionamento aziendale che vanno dal Consiglio di Amministrazione, al
Presidente, all’Amministratore Delegato, ivi compresi i Procuratori.
Al riguardo, ed in via di sintesi, il sistema dei poteri della Società è
articolato in:
o deleghe ‐ sono stati delegati taluni poteri (poteri interni) con
il compito di definire le competenze ed i limiti di firma attribuiti ai vari
responsabili aziendali per autorizzare specifiche operazioni;
o procure (notarili per poteri esterni) sono state rilasciate per
legittimare, nei confronti di terzi, i responsabili aziendali delegati alla
firma di documenti che impegnano formalmente la Società. Le procure, a
firma singola e/o abbinata, identificano, per tipologia di operazioni,
limiti d’importo ed arco temporale, ed a condizione che gli eventuali
oneri siano previsti nel budget d’esercizio approvato, i procuratori in
possesso dei relativi poteri.
1.4 Esonero responsabilità
In sintesi, il Decreto prevede che la società non risponda dei Reati:
‐ nel caso in cui i soggetti apicali e/o subordinati abbiano agito
nell’esclusivo interesse proprio o di terzi e nel caso in cui la società provi di
aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di
gestione idonei a prevenire i Reati;
‐ se è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi
poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e
sull’osservanza dei modelli di organizzazione: il c.d. organismo di
vigilanza (il collegio sindacale sarà uno degli interlocutori istituzionali di
tale organismo, per le evidenti affinità professionali e per i relativi
compiti);
‐ se le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i
modelli di organizzazione e di gestione (11).
1.5 Considerazioni conclusive
La Società, in considerazione dell’attività sociale svolta che rende
altamente improbabile la commissione di alcuno dei reati presi in esame
dai seguenti articoli del Decreto:
24‐bis “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”
24‐ter “Delitti di criminalità organizzata”
25‐bis relativamente alla parte inerente la "Falsità in monete, in
carte di pubblico credito e in valori di bollo”, mentre è stata
trattata la parte inerente gli “strumenti e segni di
riconoscimento”
25‐quater "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico"
25‐quater 1 “Pratiche di mutilazione degli organi genitali
femminili”
25‐quinquies "Delitti contro la personalità individuale"
25‐sexies “Abusi di mercato”
25‐octies “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o
utilità di provenienza illecita”
11 Ai fini della responsabilità della società occorre infatti non solo che il Reato sia “oggettivamente” ricollegabile alla
società stessa (cfr. art. 5 del Decreto: cioè che sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio della società) ma che lo
stesso sia una sorta di “manifestazione” della politica aziendale ovvero che derivi da una “colpa di organizzazione”.
Nel caso in cui il reato sia frutto di una elusione volontaria del Modello da parte dell’autore e quindi il reato non sia
né prevenibile né prevedibile da parte della società attraverso criteri di diligenza appropriati, verrà meno la colpa di
organizzazione. Infatti, il Modello potrà essere considerato efficiente, nonostante la commissione di un Reato, nei
casi in cui, come detto, la condotta dell’autore del reato non potesse essere prevedibile e prevenibile dalla società
avvalendosi degli usuali criteri di diligenza; in questi casi, la responsabilità dell’ente non opererà.
ha ritenuto di non dedicarsi alla trattazione degli stessi.
2. Le Linee Guida
Come già detto, il Decreto prevede che il Modello possa essere
adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni
di categoria.
I principi cui possono ispirarsi questi modelli possono essere
rinvenuti nel codice di comportamento (Linee Guida) predisposto da
Confindustria il 7 marzo 2002 e – da ultimo ‐ aggiornato il 31 marzo
2008.
*
3. Il Modello
3.1 La costruzione del Modello
La redazione del Modello è stata preceduta, come detto, da una serie
di attività preparatorie e preliminari suddivise in differenti fasi e dirette
allo studio approfondito della Società al fine di pervenire alla
realizzazione di un sistema di prevenzione e di gestione dei rischi di
Reato che, nonostante sia un sistema in “itinere” e in continua
evoluzione, è in “linea” con le disposizioni del Decreto.
Queste attività hanno comportato, oltre all’analisi dei documenti
societari (visura, manuali, procedure, organigramma, job description,
sistema dei poteri, ecc.) lo svolgimento di interviste e colloqui, sia
personali che in piccoli gruppi, con il management delle varie unità e
funzioni aziendali, allo scopo di individuare e censire i contatti, i
comportamenti ed i processi suscettibili di (potenzialmente) risolversi
nei Reati.
Sebbene l’adozione del Modello costituisca una mera “facoltà”
dell’ente e non un obbligo, Schréder, esprimendo in tal senso la propria
politica aziendale improntata a profonda serietà e volontà di rispettare
le norme di legge vigenti, ha deciso di procedere con la predisposizione
ed adozione dello stesso in quanto consapevole che tale sistema
rappresenti un’opportunità per migliorare ed integrare la propria
corporate governance all’interno di un percorso di innovazione, di
“sensibilizzazione” e di trasparenza dalla stessa Società già intrapreso.
Si descrivono qui di seguito, brevemente, le fasi in cui si è articolato
il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato
luogo alla predisposizione del Modello.
1) Mappatura aziendale delle aree a rischio reato
La redazione ed implementazione di un modello di prevenzione è
strettamente legata ad una corretta ed efficace (previa) mappatura dei
rischi‐reato.
Si tratta di una fase così detta (c.d.) cognitivo rappresentativa,
deputata alla percezione del rischio e alla valutazione della sua intensità.
La Società è dunque chiamata ad effettuare un’indagine a tappeto dei
fattori di rischio e degli elementi di criticità tipici del suo agire,
considerando la complessità aziendale, la frammentazione delle
competenze, la polverizzazione dei processi decisionali e la così detta
procedimentalizzazione dell’attività.
In questa fase assumono un ruolo importante l’analisi dei flussi
informativi aziendali (le comunicazioni) e dei flussi decisionali, nonché
la politica attuata dalla Società (intesa sia come concreta distribuzione
del potere che come analisi dei rapporti di forza esistenti tra le diverse
unità).
Il fine di questa fase è l’analisi del contesto aziendale, per
identificare in quale area e/o settore di attività e secondo quale modalità
vi sia la (potenziale) possibilità di commissione dei Reati.
2) Identificazione dei Processi Sensibili
L’identificazione dei Processi Sensibili è stata attuata, come già
anticipato, attraverso il previo esame della documentazione aziendale
(principali procedure in essere, procure e deleghe, visure societarie,
ecc.) nonché attraverso una serie di interviste (anche attraverso il
processo di autovalutazione) con i soggetti “chiave” nell’ambito della
struttura aziendale (Direttore Generale, Direttore di Stabilimento,
Direttore Amministrazione e Personale, Direttore Commerciale,
Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione, Capo Contabile e
responsabile IT), proprio al fine di individuare i Processi Sensibili e i
sistemi e/o le procedure di controllo già in atto con riferimento ai
medesimi.
Questa analisi ha tenuto in debita considerazione tutte le attività che
prevedano, anche in astratto, un contatto ovvero una interazione tra
talune risorse aziendali e, per esempio, soggetti qualificabili come
pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, nonché, come già
detto, considerando le attività sociali che possano influire sulla
commissione dei reati societari ovvero, più in generale, dei Reati.
Tale attività – ma soprattutto l’esito della stessa ‐ è stata inserita nel
documento denominato “Analisi dei rischi”, di cui all’ Allegato D.
I Processi Sensibili della Società sono descritti nell’Allegato A del
Modello.
3) Sistema di controllo – protocolli specifici
Sulla base dei Processi Sensibili, come sopra individuati, delle
procedure e dei controlli già adottati, nonché delle previsioni e finalità
del Decreto, si è proceduto ad individuare e verificare il grado di
efficacia dei sistemi operativi e di controllo già in essere, allo scopo di
reperire i punti di criticità rispetto alla prevenzione del rischio‐reato; si
sono, quindi, individuate le azioni atte a migliorare o integrare le attuali
procedure interne ed i requisiti organizzativi essenziali per la
definizione di un Modello “specifico”.
Anche l’esito di questa fase è inserito, sinteticamente, nel documento
denominato “Analisi dei rischi”, parte del presente Modello, all’Allegato
D.
4) Indagine storica
Questa fase si pone il fine di esaminare la storia, ed i “precedenti”,
della Società e verificare l’esistenza di eventuali inclinazioni o
propensioni alla illegalità.
L’esito di questa fase è inserito, sinteticamente, nel documento
denominato “Analisi dei rischi”.
5) Modalità di commissione dei Reati
Vengono descritte le possibili modalità di commissione dei Reati allo
scopo di forgiare indispensabili cautele preventive.
Anche l’esito di questa fase è inserito, sinteticamente, nel documento
denominato “Analisi dei rischi”.
6) Redazione del modello organizzativo
Il Modello, come detto, è costituito da una “Parte Generale” e da
singole “Parti Speciali” predisposte per le diverse categorie di reato
contemplate nel D.Lgs. 231/2001 e di interesse per la Società, nonché da
allegati rappresentativi delle procedure e manuali della Società, e, infine,
da documenti inerenti o rappresentanti la struttura societaria.
3.2 La funzione del Modello
L’adozione, l’efficace praticabile e funzionale attuazione del Modello
non solo consente a Schréder di beneficiare dell’esimente prevista dal
Decreto e, comunque, di “disinnescare” le fonti di rischio penale legate
alla specifica attività d’impresa, ma migliora, nei limiti previsti dallo
stesso, la sua corporate governance, limitando il rischio di commissione
dei Reati.
Scopo del Modello, quindi, è la predisposizione di un sistema
strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo (sia
preventivo che “ex post”) che abbia come obiettivo la riduzione del
rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione dei Processi
Sensibili e la loro conseguente “procedimentalizzazione”.
I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un
lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del
Reato di commettere un illecito (la cui commissione, ricordiamo, è
fortemente condannata e contraria agli interessi di Schréder, anche
quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio o un
interesse), dall’altro, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, a
consentire a Schréder di reagire tempestivamente nel prevenire od
impedire la commissione del Reato stesso.
Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la
consapevolezza e la sensibilità nei Destinatari che operino per conto o
nell’interesse della Società nell’ambito dei Processi Sensibili di poter
incorrere ‐ in caso di comportamenti non conformi alle norme e
procedure aziendali (oltre che alla legge) ‐ in illeciti passibili di
conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per
la stessa Società.
Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento
illecito attraverso la costante attività dell’OdV sull’operato delle persone
rispetto ai Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o
contrattuali.
3.3 L’adozione del Modello e successive modifiche
La Società ha ritenuto necessario procedere all’adozione del Modello
con la delibera del Consiglio di Amministrazione – come indicato in
epigrafe ‐ e con la medesima delibera ha altresì istituito e nominato il
proprio OdV.
Nella predetta delibera, il Consiglio di Amministrazione (e quindi i
singoli amministratori) ha (hanno) espressamente dichiarato di
impegnarsi al rispetto del presente Modello.
Analogamente, il Collegio Sindacale (e quindi i singoli sindaci) di
Schréder, presa visione del Modello, nel corso del medesimo Consiglio di
Amministrazione si è anch’esso espressamente impegnato al rispetto del
medesimo.
Le successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti del Modello e
dei documenti connessi, anche su impulso dell’OdV, sono rimesse alla
competenza del Consiglio di Amministrazione di Schréder, salva la
facoltà di quest’ultimo di delegare il Presidente ovvero l’Amministratore
Delegato.
In tal caso, il Consiglio di Amministrazione ratificherà annualmente
tutte le modifiche eventualmente apportate dal Presidente e/o
dall’Amministratore Delegato.
In pendenza di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione,
l’efficacia provvisoria delle modifiche apportate dal Presidente e/o
dall’Amministratore Delegato non è sospesa.
Inoltre il Modello sarà modificato, aggiornato ed integrato,
automaticamente nel momento in cui sono state rilevate infrazioni o
violazioni alle prescrizioni nello stesso contenute ovvero in caso di
cambiamenti organizzativi o nell’attività di particolare rilevanza.
*
4. I processi sensibili di Schréder
Le attività ritenute sensibili, opportunamente indicate in dettaglio
all’interno del documento di Analisi dei Rischi, sono indicate
nell’Allegato A al presente documento.
*
Schréder S.p.a. Pagina 28 di 46
5. L’organismo interno di vigilanza (OdV)
5.1 Identificazione dell’organismo interno di vigilanza, nomina
L’OdV è costituito da soggetti con adeguate conoscenze specifiche e
tecniche in ambito contabile, amministrativo, legale e aziendale.
L’OdV ha, come vedremo, compiti di “controllo” diversi da quelli
svolti dagli altri organi aziendali esistenti (CdA, Collegio Sindacale,
Comitati Interni, ecc.).
L’OdV nominato a maggioranza qualificata dal Consiglio di
Amministrazione della Società, sentito il parere del Collegio Sindacale, è
composto da un membro interno alla Società e due esterni, dotati di
specifiche competenze contabili, fiscali e giuridiche.
*
Nel dettaglio, le attività che l’OdV è chiamato ad assolvere, anche
sulla base delle indicazioni contenute gli artt. 6 e 7 del Decreto, possono
così schematizzarsi:
o vigilanza sull’effettività del Modello, che si sostanzia nella
verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
o disamina in merito all’adeguatezza del Modello, ossia della sua
reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di
massima, i comportamenti non voluti;
o analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità
e funzionalità del Modello;
o cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del
Modello, nell’ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare
correzioni ed adeguamenti. Tale cura, di norma, si realizza in due
momenti distinti ed integrati:
(i) presentazione di proposte di adeguamento del
Modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di
dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. A
seconda della tipologia e della portata degli interventi,
le proposte saranno dirette verso le funzioni di
Personale ed Organizzazione, Amministrazione, ecc., o,
in taluni casi di particolare rilevanza, verso il Consiglio
di Amministrazione;
(ii) follow‐up, ossia verifica dell’attuazione e
dell’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.
E’ garantita, in ragione del posizionamento riconosciuto alle funzioni
citate nel contesto dell’organigramma aziendale e delle linee di riporto
ad essa attribuite, la necessaria autonomia ed indipendenza dell’OdV.
In caso di temporaneo impedimento dell’OdV di durata superiore a
due mesi, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un
supplente.
Il supplente cessa dalla carica quando viene meno l'impedimento
che ha determinato la sua nomina.
L’OdV resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di
Amministrazione che l'ha nominato, ed è comunque rinnovabile.
Il compito di vigilanza si esplica, in via generale, nell’esercizio dei
poteri di controllo e di ispezione: l'OdV può, in qualsiasi momento,
nell’ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad
interventi di controllo e di verifica in merito all’efficacia e
all’applicazione del Modello.
Nell’esercizio di tali poteri potrà richiedere di consultare la
documentazione inerente l’attività svolta dalle singole funzioni e dai
soggetti preposti alle fasi dei processi a rischio oggetto di controllo e/o
di ispezione, estraendone eventualmente copia, nonché effettuare
interviste e richiedere, se del caso, relazioni scritte.
Nell’esecuzione di tali operazioni dovrà tenere costantemente
informato e collaborare con il responsabile della funzione interessata;
nella verifica dell’efficacia e nell’adeguamento costante del Modello
l'OdV, coordinandosi con i responsabili delle funzioni interessate dal
controllo, deve verificare periodicamente l’idoneità del Modello a
prevenire la commissione dei reati ivi indicati.
In particolare:
verifiche su singoli atti: periodicamente procederà ad una
verifica a campione di atti societari nei processi a rischio;
periodicamente procederà ad una verifica dell’efficacia degli
strumenti organizzativi, anche attraverso:
o una verifica del livello di conoscenza del Modello da
parte del personale;
o le richieste o segnalazioni pervenute;
o un riesame delle situazioni analizzate.
L’OdV, conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche
normative di volta in volta introdotte, nonché all’accertamento
dell’esistenza di nuovi processi a rischio, propone agli organi competenti
gli adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello che ritiene opportuni.
5.2 Cause di ineleggibilità e revoca
Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza dell’OdV:
i. la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver
commesso uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
ovvero
ii. la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una
pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici,
ovvero
iii. l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese.
In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio
di Amministrazione della Società potrà disporre – sentito il parere del
Collegio Sindacale ‐ la sospensione dei poteri dell’OdV e la nomina di un
OdV ad interim.
Fatta salva l’ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del
posizionamento dell’OdV sulla base dell’esperienza (concreta e pratica)
di attuazione del Modello, l’eventuale revoca degli specifici poteri propri
dell’OdV potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera del
Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.
Nello svolgimento dei compiti assegnati, l’OdV ha accesso senza
limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e
controllo.
E’ fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione
aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di
richieste da parte dell’OdV o al verificarsi di eventi o circostanze
rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell’OdV.
5.3 Rapporti tra Destinatari e OdV
Nell’ambito della descritta autonomia ed indipendenza e in ragione
di tali peculiari caratteristiche, l'OdV informa il Presidente, il Consiglio di
Amministrazione di Schréder e il Collegio Sindacale, in merito
all’applicazione e all’efficacia del Modello o con riferimento a specifiche
e significative situazioni.
I Destinatari devono attenersi alle disposizioni previste nel Modello
relative alle informazioni e comunicazioni nei confronti dell'OdV.
In presenza di problematiche interpretative o di quesiti sul Modello,
i destinatari devono rivolgersi all'OdV per i chiarimenti opportuni, anche
tramite l’indirizzo e‐mail appositamente creato.
All'OdV devono essere trasmesse, a cura delle funzioni aziendali
coinvolte, le informazioni relative ai procedimenti, agli accertamenti ed
alle verifiche aventi per oggetto le condotte previste nel Modello, nonché
di tutti quegli eventi che siano in qualsiasi modo attinenti a tali Reati.
L'OdV deve essere tempestivamente informato di ogni cambiamento
avente ad oggetto sia il Modello che la struttura societaria di Schréder.
L'OdV, di concerto con le funzioni preposte, potrà adottare proprie
disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la
gestione e la diffusione di notizie, dati e altri elementi utili allo
svolgimento dell’attività di vigilanza e di controllo dell’organo stesso.
5.4 Flussi informativi: reporting dell’OdV verso il vertice societario.
L’OdV informa in merito all’attuazione del Modello e all’emersione di
eventuali aspetti critici, comunicando l’esito delle attività svolte
nell’esercizio dei compiti assegnati.
Sono previste le linee di riporto seguenti:
i. annuale, nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione,
il quale informa il Consiglio nell’ambito dell’informativa sull’esercizio
delle deleghe conferite;
ii. annuale, nei confronti del Collegio Sindacale;
iii. e, all’occorrenza, ove risultino accertati fatti di particolare materialità
o significatività, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale previa informativa al Presidente.
Si prevede, inoltre, quanto segue:
a) alla notizia di una violazione del Modello commessa da
parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione,
ferma restando l’azione di responsabilità ex artt. 2393 e ss. del
codice civile, l’OdV informa il Collegio Sindacale.
Il Collegio Sindacale procede agli accertamenti necessari e
assume i provvedimenti opportuni.
b) Alla notizia di una violazione del Modello commessa da
parte di uno o più Sindaci, l’OdV informa il Consiglio di
Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti
necessari e assume i provvedimenti opportuni.
5.5 Reporting verso l’OdV: informazioni di carattere generale e
informazioni specifiche obbligatorie
L’OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da
parte dei soggetti tenuti all’osservanza del Modello in merito a eventi
che potrebbero ingenerare responsabilità di Schréder ai sensi del
Decreto o, comunque, in relazione a notizie rilevanti ed inerenti la vita
della Società, le consumazioni dei Reati, ecc..
Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:
devono essere raccolte da ciascun responsabile eventuali
segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole
pericolo di commissione, dei Reati contemplati dal Decreto o
comunque a comportamenti in generale non in linea con le
regole di comportamento di cui al Modello;
devono essere trasmesse all’OdV dal Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (ex D.Lgs. 81/2008 ‐
626/1994) tutte le segnalazioni ritenute opportune ai fini del
Decreto: a titolo esemplificativo e non esaustivo,
comunicazioni relative a modifiche nella struttura del
Documento di Valutazione dei Rischi ex D.Lgs. 81/2008;
attività di verifica e controllo in materia antinfortunistica e di
igiene e salute sul posto di lavoro; agli infortuni, ecc.;
ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta
violazione) del Modello contattando il proprio diretto
superiore gerarchico e/o l’OdV;
i consulenti, i collaboratori e i partner commerciali, per
quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti della
Società, effettuano la segnalazione direttamente all’OdV;
l’OdV valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in
essere;
gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e
applicati in conformità a quanto infra previsto in ordine al
sistema disciplinare.
I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di
ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà
assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli
obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone
accusate erroneamente o in mala fede.
Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale
sopra descritte, devono essere trasmesse all’OdV le notizie relative ai
procedimenti disciplinari azionati in relazione a notizie di violazione del
Modello e alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti
verso i Dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali
procedimenti con le relative motivazioni.
5.6 Raccolta e conservazione delle informazioni
Ogni informazione, segnalazione e report previsti nel Modello sono
conservati dall’OdV in un apposito database informatico e/o cartaceo,
nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
I dati e le informazioni conservate nel database sono poste a
disposizione di soggetti esterni all’OdV previa autorizzazione dell’OdV.
5.7 Clausola generale
Le attività poste in essere dall’OdV non possono essere sindacate da
alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando, però, che
l’organo amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un’attività di
valutazione sull’adeguatezza dell’intervento dell’OdV.
L’OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società ‐ senza
necessità di alcun consenso preventivo ‐ onde ottenere ogni
informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti
previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.
Al fine di garantire che l’attività dell’OdV sia efficace e penetrante, e
fermo restando il suo potere e responsabilità per la vigilanza sul
funzionamento, sull’osservanza e sull’aggiornamento del Modello, esso
può avvalersi non solo dell’ausilio di tutte le strutture della Società ma
altresì ‐ sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità ‐ di consulenti
esterni, con specifiche competenze professionali in materia, per
l’esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di
controllo.
Tali consulenti dovranno sempre riferire i risultati del proprio
operato all’OdV.
La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell’azione
dell’OdV, quali ad esempio la “calendarizzazione” della sua attività, la
“verbalizzazione” delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi dalle
strutture aziendali all’OdV stesso, sono rimesse ad un regolamento di
funzionamento interno da adottarsi da parte dell’OdV, nel rispetto di
quanto previsto nel Modello.
Un membro del Collegio Sindacale potrà partecipare, senza diritto di
voto, alle sessioni di riunione dell’OdV.
6. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello
E’ data ampia divulgazione dei principi contenuti nel Modello.
La Società si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del
Modello da parte dei Destinatari, con grado di approfondimento
diversificato a seconda della posizione e del ruolo, e il loro contributo
costruttivo sui suoi contenuti.
Il Modello è comunicato formalmente dall’OdV a ciascun
componente degli Organi Sociali.
Il soggetto che riceve la comunicazione sottoscrive una
dichiarazione di conoscenza, adesione ed impegno al rispetto del
Modello, dichiarazione che viene archiviata e conservata dall’OdV.
I principi e i contenuti del Modello sono comunicati formalmente
dall’OdV ai Destinatari, ai Dipendenti, ai Dirigenti della Società e ai vari
responsabili di funzione.
I principi e i contenuti del Modello sono inoltre divulgati mediante
corsi di formazione; i soggetti sopra individuati sono tenuti a
partecipare ai corsi di formazione.
La struttura dei corsi di formazione è definita dall’OdV in
coordinamento con le funzioni aziendali competenti.
Il Modello è affisso o reso disponibile nella rete intranet/internet
aziendale ed i contenuti del Modello sono comunicati a ciascun
Dipendente.
Sono, inoltre, definite iniziative di informazione mirata per quadri,
impiegati e tecnici.
Le iniziative di formazione e informazione mirata possono svolgersi
anche a distanza e mediante utilizzo di risorse informatiche (p.e. elearning).
Il Modello e la sua relativa adozione saranno infine portati a
conoscenza – anche tramite formali comunicazioni ‐ di tutti coloro con i
quali la Società intrattiene relazione d’affari.
L’impegno al rispetto dei principi di riferimento del Modello da
parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con la Società –
dall’approvazione del presente Modello ‐ dovrà essere previsto da
apposita clausola del relativo contratto che formerà oggetto di
accettazione del terzo contraente.
In particolare, la Società ritiene, come già detto, importante l’attività
formativa e, quindi, nel rispetto delle varie procedure e linee guida
esistenti, siano esse relative alle associazioni di categoria, ovvero interne
alla Società, con l’ausilio della direzione del personale e, se del caso,
attraverso consulenti esterni, provvederà ad effettuare la
programmazione dell’attività formativa, con il coinvolgimento diretto
dell’OdV.
L’attività formativa dovrà essere “teleologicamente” orientata
distinguendosi a seconda del Reato e del soggetto coinvolto (soggetti
apicali, responsabili di funzione, dirigenti, soggetti sottoposti all’altrui
direzione e vigilanza, ecc.).
L’attività formativa potrà essere svolta sia singolarmente che in
piccoli gruppi ma la partecipazione dei Dipendenti a tali corsi sarà
obbligatoria.
La decisione in merito alla frequenza con cui tale attività sarà svolta
è demandata all’OdV che avrà il compito di valutare day by day l’efficacia
del Modello e, quindi, avrà anche la possibilità di cadenzare e
programmare i corsi.
L’OdV avrà, in questo ambito, il compito di specificare ed adattare
l’attività formativa a seconda delle esigenze aziendali.
E’ pertanto previsto:
un livello di ingresso indirizzato a tutto il personale e da
diffondere anche attraverso l’e‐learning;
un livello specialistico per tutti i responsabili di aree e servizi.
L’attività formativa è obbligatoria e sarà documentata attraverso la
richiesta della firma di presenza e la comunicazione all’OdV dei
nominativi presenti.
7. Sistema disciplinare
7.1 Funzione del sistema disciplinare
La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione
e dotate di efficacia deterrente) applicabili in caso di violazione delle
regole di cui al Modello rende efficiente e praticabile l’azione di vigilanza
dell’OdV ed ha lo scopo di garantire l’effettività del Modello stesso.
La predisposizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai
sensi dell’art. 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un
requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell’esimente rispetto
alla responsabilità della Società.
L’applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è
indipendente dallo svolgimento e dall’esito del procedimento penale
eventualmente avviato dall’autorità giudiziaria nel caso in cui il
comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di
reato rilevante ai sensi del Decreto.
Le violazioni di quanto previsto nel presente Modello (inteso nella
sua totalità e, quindi, nella sua parte generale e nelle singole parti
speciali) ledono il rapporto di fiducia instaurato dai Destinatari con la
Società e, conseguentemente, comportano le azioni disciplinari nel
seguito indicate, indipendentemente dall’eventuale instaurazione di un
giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato.
7.2 Misure nei confronti dei Dipendenti
7.2.1 Violazioni del Modello
Fermi restando gli obblighi per la Società nascenti dallo Statuto dei
Lavoratori, i comportamenti sanzionabili sono i seguenti:
A) violazione di Procedure interne previste o
richiamate dal presente Modello (ad esempio non
osservanza delle procedure prescritte, omissione di
comunicazioni all’OdV in merito a informazioni
prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione,
nell’espletamento di attività connesse ai Processi
Sensibili, di comportamenti non conformi alle
prescrizioni del Modello o alle procedure ivi
richiamate;
B) violazione di Procedure interne previste o
richiamate dal presente Modello o adozione,
nell’espletamento di attività connesse ai Processi
Sensibili, di comportamenti non conformi alle
prescrizioni del Modello o dalle procedure ivi
richiamate che espongano la società ad una
situazione oggettiva di rischio di commissione di uno
dei Reati;
C) adozione, nell’espletamento di attività connesse ai
Processi Sensibili, di comportamenti non conformi
alle prescrizioni del presente Modello, o alle
Procedure ivi richiamate, e diretti in modo univoco al
compimento di uno o più Reati;
D) adozione, nell’espletamento di attività connesse
ai Processi Sensibili, di comportamenti palesemente
in violazione delle prescrizioni del presente Modello,
o con le Procedure ivi richiamate, tale da
determinare la concreta applicazione a carico della
società di sanzioni previste dal Decreto.
Le sanzioni e l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni
verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del
Dipendente, all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico
dello stesso, all’intenzionalità del suo comportamento nonché alla
gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la
Società può ragionevolmente ritenersi esposta ‐ ai sensi e per gli effetti
del D.Lgs. 231/2001 ‐ a seguito della condotta censurata.
Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da
parte dell’OdV e del responsabile del personale, rimanendo quest’ultimo
responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui
delineate su eventuale segnalazione dell’OdV e sentito il superiore
gerarchico dell’autore della condotta censurata.
7.2.2 Le sanzioni
La violazione da parte dei Dipendenti delle singole regole
comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito
disciplinare.
I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori
‐ nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 30
maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative
speciali applicabili – sono quelli previsti dall’apparato sanzionatorio del
CCNL di cui restano ferme tutte le previsioni.
In particolare, il CCNL di settore prevede, a seconda della gravità
delle mancanze, i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) multa; la multa non può superare l'importo di 4 ore di retribuzione;
4) sospensione; la sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può
essere disposta per più di dieci giorni e va applicata per le mancanze di
maggior rilievo;
5) licenziamento.
Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo o del
rimprovero verbale deve essere effettuata la contestazione scritta al
Dipendente con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione.
Il provvedimento non potrà essere emanato se non trascorsi cinque
giorni da tale contestazione, nel corso dei quali il Dipendente potrà
presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà emanato
entro i sei giorni successivi tali giustificazioni si riterranno accolte.
Nel caso che l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter
comportare il licenziamento, il Dipendente potrà essere sospeso
cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della
comminazione del provvedimento, fermo restando per il periodo
considerato il diritto alla retribuzione.
La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e
comunicata per iscritto. Il Dipendente potrà presentare le proprie
giustificazioni anche verbalmente.
I provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento potranno
essere impugnati dal Dipendente in sede sindacale, secondo le norme
contrattuali previste dal CCNL di categoria applicato.
Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi
due anni dalla loro applicazione.
Per quanto riguarda l’accertamento delle infrazioni, i procedimenti
disciplinari e l’irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già
conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al management
aziendale.
7.3 Misure nei confronti degli Amministratori
In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del
Consiglio di Amministrazione, ovvero, nel caso in cui gli amministratori
non abbiano saputo individuare (per negligenza o imperizia) e,
conseguentemente, eliminare violazioni del Modello e, nei casi più gravi
perpetrazione dei Reati, l’OdV informa il Collegio Sindacale il quale
prenderà gli opportuni provvedimenti.
7.4 Misure nei confronti dei Sindaci
In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più
Sindaci, l’OdV informa il Consiglio di Amministrazione, il quale prenderà
gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione
dell’assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste
dalla legge.
7.5 Misure nei confronti dei Consulenti e degli Agenti
Ogni violazione da parte dei Consulenti o degli Agenti delle regole di
cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati
nello svolgimento della loro attività per la Società è sanzionata secondo
quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi
contratti.
Resta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale
comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di
applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal
D.Lgs. 231/2001.
*
8. Verifiche sull’adeguatezza del Modello
Oltre all’attività di vigilanza che l’OdV svolge continuamente
sull’effettività del Modello, lo stesso periodicamente effettua specifiche
verifiche sulla reale capacità del Modello a prevenire la commissione dei
Reati, anche coadiuvandosi con soggetti terzi in grado di assicurare una
valutazione obiettiva dell’attività svolta.
Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali
atti societari e dei contratti/contatti di maggior rilevanza conclusi dalla
Società in relazione ai Processi Sensibili e alla conformità degli stessi alle
regole di cui al presente Modello.
Inoltre, viene svolta la revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel
corso dell’anno, delle azioni intraprese dall’OdV, degli eventi considerati
rischiosi e della consapevolezza dei Dipendenti, Destinatari e degli
Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale
della Società con verifiche a campione.
Le verifiche sono condotte dall’OdV che si avvale, di norma, del
supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal
fine necessarie.
Le verifiche e il loro esito sono oggetto di rapporto annuale al
Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.
In particolare, in caso di rilevata inefficienza del Modello, l’OdV
esporrà i miglioramenti da attuare.
Glossario
Concorso nel
reato
Partecipazione di più persone nella
commissione di uno stesso reato. In base al
codice penale, qualora due o più persone
concorrano nella commissione di un reato,
ciascuna di esse soggiace alla pena stabilita per
esso.
Condotta Comportamento assunto dal colpevole nel
commettere un reato; rappresenta quindi uno
degli elementi oggettivi del reato. La condotta
può consistere in un'azione o in una omissione.
Corporate
governance
Insieme delle regole alla base della gestione
dell'impresa, che stabiliscono gli organi
dell'azienda e le loro relazioni, ad esempio,
sulla ripartizione dei compiti, l'assunzione delle
responsabilità e i poteri decisionali.
Deleghe Si tratta di delegare taluni poteri (poteri
interni) definendone le competenze ed i limiti
di firma attribuiti ai vari responsabili aziendali
per autorizzare specifiche operazioni.
Incaricati di
pubblico servizio
Coloro che esercitano un pubblico servizio (art.
358 c.p.).
Processo Sequenza di operazioni tipiche a cura di uno o
più individui, organicamente preordinate ad un
unico obiettivo.
Processo Sensibile Processo esposto al rischio di reato.
Procure Sono quelle notarili e per poteri “esterni”. Sono
rilasciate per legittimare, nei confronti di terzi,
i responsabili aziendali delegati alla firma di
documenti che impegnano formalmente la
Società.
Pubblici Ufficiali Chi esercita una funzione pubblica, sia essa
legislativa, giudiziaria o amministrativa (art.
357 c.p.)
Reati I reati previsti nel Decreto Legislativo n.
231/2001.
Rischio / Rischio Esposizione alla possibilità che si verifichi uno
di Reato dei reati contemplati nel decreto legislativo n.
231 del 2001. Componenti del rischio: causa
(fattore di origine che può determinare il
verificarsi dell’evento in un processo); effetto
(conseguenza).
Rischio Lordo Possibilità che uno dei reati previsti dal decreto
n. 231/2001 si verifichi ipotizzando una
situazione di assoluta “assenza di controlli” sul
processo.
Rischio Netto Indica la possibilità di commissione dei reati
dopo aver dettagliatamente indicato, per
ciascun processo‐reato, le attività di controllo
esistenti opportunamente distinte per
tipologia. Le Linee Guida di Confindustria
identificano il “rischio netto” nel rischio che le
“fattispecie di reato possono essere attuate
rispetto al contesto operativo interno ed
esterno in cui l’azienda opera”.
Valutazione
Rischio
Fase fondamentale del processo di
adeguamento del modello di organizzazione,
gestione e controllo ai requisiti del decreto
legislativo n. 231 del 2001. Tra le metodologie
utilizzate si è privilegiata la c.d.
autovalutazione del management operativo con
il supporto di un facilitatore/ tutore
metodologico.
Schréder S.p.A.
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
[ex D.Lgs. 231 del 2001]
Parte Speciale - 2 -
Edizione Marzo 2010
PARTE SPECIALE – 2 –
Reati Societari
INDICE
PARTE SPECIALE – 2 –
1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001) 4
I) FALSITA’ IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI. 4
- False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.) 4
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.) 6
II) TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE 7
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) 7
- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.) 7
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.) 8
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) 8
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) 8
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) 9
III) TUTELA PENALE DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI 9
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.) 9
- Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) 10
IV) TUTELA PENALE DEL MERCATO 10
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) 10
V) TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA 11
- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) 11
2 Funzione della Parte Speciale - 2 - 13
3. Processi Sensibili nell’ambito di questa parte speciale 14
4. Regole generali 15
4.1 Il sistema in linea generale 15
4.2 Principi generali di comportamento 15
5. Procedure specifiche 18
6. I controlli dell’OdV 20
1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001)
Per quanto concerne la presente Parte Speciale n. 2, si provvede, nel seguito, a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell’art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001, raggruppabili nelle distinte tipologie sotto elencate.
E’ pertanto opportuno che il Modello descriva tali Reati e li indichi a tutti i Destinatari. I Reati sono comunque dettagliatamente riportati ed indicati – suddivisi per categorie - nel documento denominato “Lista dei Reati” consegnato ai vari responsabili di funzione, nonché a tutti i Destinatari con gli appositi strumenti.
I) FALSITA’ IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI.
- False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)
In materia di false comunicazioni sociali sono previste due autonome fattispecie di reato (artt. 2621 e 2622) a seconda che il fatto cagioni o meno un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.
La prima fattispecie è il reato, di natura contravvenzionale, di “false comunicazioni sociali” di cui all’art. 2621 cod. civ. ( )
La seconda fattispecie è il delitto previsto nell’art. 2622 “false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori”. ( )
Questo reato si realizza tramite una condotta che è identica in entrambe le ipotesi e consiste nell’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali obbligatorie, per legge dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero ( ), ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene con l’intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l’omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.
Si precisa che:
la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene;
la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi;
il reato di cui all’articolo 2622 c.c. è punibile a querela, salvo che si tratti di Società quotate.
Le comunicazioni (false) devono avere come destinatari i soci o il pubblico: non assumono quindi rilevanza le comunicazioni destinate ad altri organi della Società e quelle dirette ad un destinatario privato ( ).
La falsità rilevante, secondo la giurisprudenza è, per esempio:
1. iscrizione di beni o di operazioni inesistenti all’attivo;
2. iscrizione di debiti inesistenti al passivo;
3. iscrizione di un conto vincolato “aumento capitale sociale” in mancanza di alcun versamento;
4. iscrizione di operazione mai avvenuta;
5. iscrizione di una posta inesistente;
6. iscrizione di crediti inesistenti;
7. iscrizione di partecipazioni azionarie secondo il criterio del costo storico delle azioni anziché secondo quello dell’andamento delle quotazioni di borsa;
8. omessa indicazione di un pegno gravante sui beni della Società.
Le differenze maggiori tra le due fattispecie di reato (senza danno art. 2621 e con danno art. 2622) riguarda sostanzialmente la natura degli illeciti (l’art. 2621 è una contravvenzione), il momento consumativo (nell’art. 2622 il reato si perfeziona con l’evento di lesione del patrimonio del socio o del creditore), la procedibilità (d’ufficio nel caso previsto dall’art. 2621 cc) e le sanzioni (arresto fino ad un anno e sei mesi nell’ipotesi contravvenzionale e la reclusione da sei mesi a tre anni nell’ipotesi delittuosa ex 2622 cod. civ.).
I soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, (i dirigenti) i sindaci e i liquidatori, identificabili secondo la disciplina civilistica.
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)
Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.
Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato.
E’, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell’art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della Società, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.
II) TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.
Tale fattispecie di reato punisce gli amministratori: la condotta punita, che deve avere quali beneficiari i soci e deve avvenire senza corrispettivo o almeno senza un corrispettivo adeguato, può consistere:
- nella restituzione (sia in modo palese che nascosto) totale o parziale dei conferimenti già eseguiti (ad esempio, nel caso in cui l’amministratore trasferisca al socio il bene oggetto del conferimento senza corrispettivo o quando compensa un debito del socio nei confronti della Società con il credito di conferimento);
- nella liberazione dei soci dall’obbligo di esecuzione dei conferimenti ancora inadempiuti.
- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)
Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
Sono puniti gli amministratori che ripartiscono, come detto, utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili (ad esempio, da sovrapprezzo) che non possono per legge essere distribuite (art. 2627 doc. dic.).
Il reato è di natura contravvenzionale.
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.)
Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
Tale ipotesi si verifica quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della Società, nel caso di trasformazione.
La norma mira a tutelare l’integrità e l’effettività del capitale sociale nella fase di costituzione della Società o di aumento del capitale sociale.
III) TUTELA PENALE DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
Il reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.
Sono puniti gli amministratori che impediscono od ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione attribuite dalla legge ai soci, ad altri organi sociali o alla società di revisione, per esempio occultando documenti o con altri artifici, se da tale condotta deriva un danno patrimoniale ai soci.
- Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)
La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.
IV) TUTELA PENALE DEL MERCATO
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.
L’art. 2637 cod. civ. statuisce:
Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Il fine della norma è quello di tutelare l’economia pubblica e il regolare funzionamento del mercato: è pertanto punito chiunque diffonde notizie false (con tale espressione si intendono le comunicazioni riservate e quelle destinate ad una sola persona; la notizia deve essere falsa, non è richiesto che sia esagerata o tendenziosa) o pone in essere operazioni simulate (per esempio quando venga manifestata un’apparenza diversa da quello che i soggetti hanno effettivamente realizzato), idonee a provocare le alterazioni del prezzo degli strumenti finanziari (si intendono sia le azioni delle Società in cui operano i soggetti qualificati sia tutti gli altri titoli quotati sui pubblici mercati e che fanno parte del patrimonio dell’ente).
V) TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA
- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
La condotta criminosa si realizza attraverso l’esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle società sottoposte alla vigilanza, ovvero con l’occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.
Sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, nelle relative comunicazioni, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza:
- espongono fatti materiali non rispondenti al vero;
- occultano fatti che avrebbero dovuto comunicare.
*
2 Funzione della Parte Speciale - 2 -
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, Destinatari e Organi Sociali di Schréder, nonché dai suoi Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili.
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.
Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
a. dettagliare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
b. fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.
*
3. Processi Sensibili nell’ambito di questa parte speciale
I principali Processi Sensibili sono elencati nell’Allegato A della Parte Generale.
*
4. Regole generali
4.1 Il sistema in linea generale
Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Organi Sociali di Schréder (e i Dipendenti, Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario della Società.
4.2 Principi generali di comportamento
La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Schréder (e dei Dipendenti, Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.
La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:
1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;
3. tenere rapporti improntati a principi di correttezza, responsabilità e trasparenza con gli istituti di credito.
Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:
a) rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
c) tenere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell’attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione o che comunque la ostacolino;
d) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui sia soggetta eventualmente l’attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
e) esporre nelle predette comunicazioni di cui al precedente punto d) fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
f) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
g) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
h) restituire conferimenti ai soci o esentare i soci dall’effettuarli, al di fuori dei casi specificatamente previsti dalla legge;
i) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
j) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
k) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
l) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
m) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti, finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.
*
5. Procedure specifiche
Ai fini dell’attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli processi sensibili:
1. Predisposizione delle comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d’esercizio)
I suddetti documenti devono essere redatti in base ai principi in essere che, si ricorda:
• determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l’elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
• prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l’identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.
2. Rapporti con la società di revisione
E’ vietato affidare alla società che svolge la revisione del bilancio le seguenti attività:
tenuta della contabilità e degli altri registri contabili e redazione dei bilanci;
implementazione e configurazione dei sistemi informativi contabili e finanziari;
servizi di valutazione, pareri di congruità o stime per i conferimenti in natura;
gestione delle risorse umane;
servizi legali,
Alla società incaricata della revisione dei bilanci, non può essere offerto qualsiasi altro servizio se non espressamente approvato dal CdA di intesa con l’OdV.
*
6. I controlli dell’OdV
Fermo restando il potere discrezionale dell’OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l’OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati societari diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.
A tal fine, all’OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.
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Schréder S.p.A.
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
[ex D.Lgs. 231 del 2001]
Parte Speciale - 3 -
Edizione Marzo 2010
PARTE SPECIALE – 3 –
La prevenzione degli infortuni sul lavoro
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose
gravi e gravissime, commessi con violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla
tutela dell’igiene e della salute
sui luoghi di lavoro
INDICE
PARTE SPECIALE – 3 –
1. I reati previsti dalla L. 123 del 2007 4
2. Funzione della Parte Speciale - 3 - 7
3. Processi Sensibili nell’ambito della sicurezza sul lavoro 8
4. Regole generali 9
4.1 Principi generali di comportamento 9
5. I controlli dell’OdV 13
1. I reati previsti dalla L. 123 del 2007
In data 25 agosto 2007, è entrata in vigore la legge 3 agosto 2007, n. 123, con la quale il legislatore ha dettato nuove misure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e ha conferito al Governo delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia (che, in esecuzione di tale delega, ha emanato il D.Lgs. n. 81/2008).
Tra le principali novità, la legge n. 123 (art. 9) ha introdotto nel Decreto l’articolo 25-septies (successivamente modificato dal D.Lgs. 81/2008):
“Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.”
Tale articolo prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote e di una delle sanzioni interdittive - per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno - tra le seguenti: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
L’articolo neo inserito, che estende la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, è il seguente:
“1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 ( ) e 590 ( ), terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno”.
Il mutamento di politica legislativa relativa ai corporate crimes è, in questa norma, evidente: per la prima volta viene estesa in Italia l’applicazione della disciplina sulla responsabilità delle società a ipotesi di fattispecie colpose.
Per determinare la responsabilità del datore di lavoro (ricordiamo che per la configurabilità della responsabilità amministrativa della società sono richiesti i requisiti indicati nel Decreto, cfr. art. 5, ovvero che il reato sia stato commesso “nell’interesse o a vantaggio della società” stessa), non occorre che sia integrata la violazione di norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro poiché, per l’addebito di colpa specifica, è sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa della violazione del disposto dell’art. 2087 cod. civ. ( ) che pone a carico dell’imprenditore l’adozione, nell’esercizio dell’impresa, delle misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.
Il datore di lavoro è, quindi, destinatario dell’obbligo giuridico di impedire l’evento dannoso e quindi di tutelare l’integrità del lavoratore.
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Appare ormai dato certo e condiviso da giurisprudenza costante che il Modello, per avere efficacia esimente, deve:
• scaturire da una visione reale ed economica dei fenomeni aziendali;
• tenere conto delle “singole” specificità della società coinvolta e della sua "storia giuridica", basandosi su un'analisi dei rischi e un'individuazione dei protocolli di prevenzione estremamente attenta ai profili specifici (mappatura dei rischi);
• essere costantemente monitorato e aggiornato;
• essere adeguatamente comunicato al personale, ai consulenti, partners, ecc. attraverso un'attività di formazione specificamente calibrata, come indicato nella Parte Generale, sui singoli soggetti, sui diversi rischi – reato, sulle diverse funzioni di ognuno.
In materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro la normativa di riferimento italiana, cioè il D.lgs. n. 81/2008, appare improntata agli stessi principi di prevenzione tipici del Decreto: prevenzione del rischio che deve essere concretamente attuata, anche in questo caso, mediamente un'apposita valutazione dei rischi da eseguirsi con specifico riferimento alle caratteristiche concrete e peculiari della Società, (il c.d. Documento di Valutazione dei Rischi), creando un organo compente in materia, il Servizio di Prevenzione e Protezione, con relativo Responsabile (nel prosieguo anche SPP e RSPP); deve essere fornita adeguata formazione e informazione ai dipendenti, Partners, ecc., formazione che anche in questo caso deve essere adattata alle esigenze specifiche di ogni lavoratore, soprattutto per quanto concerne i rischi specifici che si prevedono per specifici settori dell'impresa o per specifiche lavorazioni.
2. Funzione della Parte Speciale - 3 -
La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari nonché dai Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili.
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati nonché al fine di consolidare, all’interno dell’azienda, la cultura della prevenzione (peraltro unico elemento veramente efficace per impedire la commissione dei Reati).
Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
a. indicare quali siano le procedure che i Dipendenti, Destinatari e i Consulenti/Partner di Schréder sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello, nonché per la gestione, in questo ambito, dei processi sensibili della Società;
b. fornire all’OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste dal Modello e dalla presente Parte Speciale.
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3. Processi Sensibili nell’ambito della sicurezza sul lavoro
I principali Processi Sensibili di Schréder sono elencati nell’allegato A della Parte Generale.
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4. Regole generali
4.1 Principi generali di comportamento
La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico dei Destinatari di:
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (cfr. art. 25ter del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e/o previste nella presente Parte Speciale.
La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:
1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge relative alla sicurezza dei lavoratori;
2. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità competenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni da queste eventualmente esercitate;
3. effettuare i corsi formativi ed informativi necessari;
4. rispettare tutte le indicazioni, la cartellonistica, le procedure e la indicazioni, anche verbali, che di volta in volta sono emesse in tema di sicurezza dei lavoratori (ivi comprese quelle relative alla dotazione di mezzi di sicurezza personali).
I Destinatari dovranno inoltre attenersi alle seguenti condotte:
a) osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e procedure in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell’igiene e salute sul lavoro che disciplinano l’accesso, il transito e lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali in uso alla Società;
b) partecipare ai corsi organizzati dalla Società in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell’igiene e salute sul lavoro;
c) utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuali, conformi alle normative vigenti e in funzione delle mansioni da quelli svolte;
d) identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività a rischio di manutenzione e nuova realizzazione in modo da impedire l’accesso a tali aree a soggetti non autorizzati ai lavori;
e) seguire, nella redazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti, le regole di sicurezza che sono e saranno diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione della Società;
f) i Fornitori e gli altri Destinatari esterni alla Società, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell’igiene e salute sul lavoro;
g) segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze dei dispositivi di protezione individuali, ovvero di altri presidi a tutela della sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell’igiene e salute sul lavoro.
È, inoltre, vietato:
a) utilizzare, nello svolgimento della attività identificate a rischio, macchinari, attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali non adeguati e non conformi alle normative vigenti per le specifiche operazioni da svolgere;
b) disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti dispositivi individuali o collettivi di protezione;
c) accedere ad aree di lavoro alle quali non si è autorizzati;
d) per i fornitori, utilizzare macchinari e attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali di proprietà dalla Società.
Per le attività a rischio sopra individuate e nell’ambito specifico della gestione della sicurezza sul lavoro e della tutela dell’igiene e salute sul lavoro, nel rispetto di quanto previsto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:
a) vengano periodicamente individuati dal Servizio Prevenzione e Protezione i rischi in materia di sicurezza e tutela dell’igiene e salute sul lavoro, tenendo in adeguata considerazione: la struttura aziendale, la natura delle attività, l’ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l’organizzazione del personale, le specifiche sostanze, macchinari, attrezzature e impianti impiegati nelle attività e i relativi cicli di produzione;
b) venga aggiornato periodicamente il Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;
c) il Servizio Prevenzione e Protezione nella valutazione dei rischi adotti criteri oggettivi, documentati e ripetibili, considerando, per ogni specifico rischio come sopra individuato, la probabilità di accadimento, la dimensione dell’impatto del danno possibile, i risultati di rilievi ambientali e la storia degli infortuni verificatisi nello svolgimento della specifica attività;
d) vengano definiti e periodicamente aggiornati il piano di intervento delle azioni di prevenzione e protezione, sulla base del risultato della valutazione dei rischi effettuata, nonché i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
e) il Servizio Prevenzione e Protezione proponga e diffonda adeguate procedure volte alla tutela della sicurezza sul lavoro e alla tutela dell’igiene e salute sul lavoro nonché le indicazioni sulle adeguate misure di prevenzione e protezione da adottare, tenendo in adeguata considerazione quanto descritto nei punti precedenti e la normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell’igiene e salute sul lavoro;
f) i dirigenti e i preposti siano tenuti a sorvegliare sull’effettivo rispetto delle procedure proposte e diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione e sulla adozione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, comunicando tempestivamente al Servizio Prevenzione e Protezione eventuali eccezioni e criticità;
g) venga definito il metodo di individuazione, segnalazione e comportamento da tenere in caso di emergenze, sia per gli addetti alla gestione delle specifiche emergenze, che per gli altri soggetti che possono esserne coinvolti;
h) i lavoratori, in base agli specifici rischi individuati a cui sono soggetti, ricevano adeguata informazione e formazione in merito alla misure di prevenzione e protezione da adottare nello svolgimento delle proprie attività e gestione delle emergenze, in base alla normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell’igiene e salute sul lavoro e delle procedure proposte e diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione;
i) non siano corrisposti compensi a Fornitori in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e/o comunque non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinati da tariffe;
l) alle ispezioni amministrative relative al D. Lgs. 81/2008 devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. L’OdV dovrà essere prontamente informato sull’inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna;
m) siano previsti obblighi di riporto periodico all’OdV per le valutazioni di competenza con riguardo a quanto previsto dal presente Modello.
5. I controlli dell’OdV
Fermo restando il potere discrezionale dell’OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l’OdV stesso effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio dei reati sopra indicati, controlli diretti a verificare la corretta esecuzione, in riferimento all’igiene e sicurezza dei lavoratori, delle predette attività in relazione alle regole di cui al presente Modello.
A tal fine, all’OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.
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Schréder S.p.A.
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
[ex D. Lgs. 231 del 2001]
Parte Speciale - 4 -
Edizione Marzo 2010
PARTE SPECIALE – 4 –
Reati in materia di violazione del diritto d’autore
INDICE
PARTE SPECIALE – 4 –
1. Le fattispecie dei reati in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001) 4
1.1 La tutela giuridica del software 7
1.2 Le sanzioni ex D. Lgs. 231/2001 10
2 Funzione della Parte Speciale - 4 - 11
3. Processi Sensibili nell’ambito di questa parte speciale 12
4. Regole generali 13
4.1 Il sistema in linea generale 13
4.2 Principi generali di comportamento 13
5. Procedure specifiche 15
6. I controlli dell’OdV 16
1. Le fattispecie dei reati in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001)
Per quanto concerne la presente Parte Speciale n. 4, si provvede, nel seguito, a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell’art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001.
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Si riporta di seguito il testo integrale dell’art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001.
“25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore.
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941”.
Con questo articolo vengono estese le fattispecie di reato presupposto previste dal D. Lgs. 231/2001.
L’art. 25 novies prevede, pertanto, che la Società possa essere sanzionata in relazione ai delitti in materia di violazione del diritto d’autore, così come disciplinati dalla legge 633/1941 (legge sul diritto d’autore o “l.d.a.”).
In particolare, i reati presupposto sono:
- Art. 171, primo comma lettera a) bis e terzo comma l.d.a.
L’articolo in esame punisce chiunque mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.
- Art. 171 bis l.d.a. (software e banche dati)
L’articolo in esame, posto a tutela del software e delle banche dati, è sicuramente l’articolo di maggior rilievo in ambito dei delitti in materia di violazione della proprietà intellettuale e mira a punire: (i) chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa (la stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori) e (ii) chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies l.d.a ., ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter l.d.a., ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa.
- Art. 171 ter l.d.a.
I reati di cui all’articolo in esame sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni, oltre che con la multa.
Le fattispecie inerenti la violazione della proprietà intellettuale prese in esame dall’articolo in oggetto sono molteplici, essenzialmente riconducibili: alla abusiva duplicazione, riproduzione, diffusione, trasmissione, distribuzione, immissione nel territorio dello stato, commercializzazione, noleggio di opere audiovisive, cinematografiche, musicali, letterarie, scientifiche; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, la distribuzione, il noleggio o l’installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato; la comunicazione al pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.
- Art. 171 septies l.d.a.
L’articolo in esame punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa i produttori o gli importatori dei supporti non soggetti al cd contrassegno SIAE.
- Art. 171 octies l.d.a.
L’articolo in esame punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale.
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1.1 La tutela giuridica del software
Nel panorama dei reati presi in esame dall’art. 25 novies del D. Lgs 231/2001, primaria importanza rivestono i delitti di cui all’art. 171 bis l.d.a..
L’articolo in esame è precipuamente rivolto alla tutela dei programmi per elaboratore (software) e delle banche dati e stabilisce sanzioni penali nei confronti di coloro i quali compiono atti di pirateria informatica.
Il tema della pirateria informatica è di grande attualità, in considerazione della notevole diffusione che negli ultimi decenni hanno avuto i computer e correlativamente i programmi per elaboratore, nonché la crescente importanza assunta dai programmi stessi nella gestione dei processi aziendali.
Talvolta, il tema della pirateria informatica viene sottovalutato o non sufficientemente preso in considerazione. Come si avrà modo di chiarire di seguito, l’atto di pirateria, che comporta una sanzione penale nei confronti di chi lo commette, può realizzarsi anche attraverso il semplice utilizzo di un programma software per il quale non si dispone di una valida licenza. È necessario, quindi, sensibilizzare tutti gli utenti sul tema, nell’ambito della Società, onde evitare che la Società stessa possa essere passibile delle sanzioni stabilite dal D. Lgs. 231/2001.
Alcune brevi premesse in tema di tutela del software.
Con il D. Lgs. 518/1992 è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva 91/250/CEE, dedicata alla tutela giudica del software ai sensi della Convezione di Berna sulla protezione delle opere letterarie e artistiche, attraverso cui è stata modificata la legge sul diritto d’autore e si è fornita una specifica protezione del software in ambito penale. Il legislatore è poi intervenuto nuovamente sull’impianto normativo del diritto d’autore con la legge 248/2000 (cd. legge antipirateria), apportando integrazioni e modifiche alla l.d.a..
Il software viene tutelato come opera dell’ingegno di carattere creativo (copyright) e la legge sul diritto d’autore riconosce all’autore del software medesimo ogni più ampio diritto in merito allo sfruttamento dello stesso, inclusi, tra gli altri, l’utilizzo, la riproduzione, l’esecuzione, la trasformazione, la registrazione, la trasmissione del software.
Il titolare del copyright può, ovviamente, consentire che soggetti terzi utilizzino il software, che viene distribuito in varie forme e modalità attraverso le licenze. Dette licenze (contratti di licenza) definiscono i diritti e i limiti di utilizzo del software da parte dell’utente finale (licenziatario).
Di fondamentale importanza è la conoscenza, da parte degli utenti finali, delle citate condizioni di licenza, dato che la loro violazione può dar luogo a comportamenti rientranti nell’ampia definizione di “pirateria informatica”, secondo quanto statuito dalla legge sul diritto d’autore.
Proprio in merito alla definizione di “pirateria”, dall’esame del dettato normativo dell’articolo 171 bis l.d.a. si evince che l’atto di pirateria è commesso da “chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore…”.
La definizione è di portata molto ampia e si rende necessario un, seppur conciso, esame del suo significato.
Duplicazione abusiva per trarne profitto: gli elementi qualificanti del reato sono, quindi, la duplicazione (riproduzione) non autorizzata di software e lo scopo di profitto da parte di chi ha eseguito tale duplicazione.
Duplicazione. La duplicazione si ha quando viene riprodotto, in tutto o in parte, un programma per elaboratore. La duplicazione può presentarsi in diverse forme: (i) come vera e propria contraffazione, con ciò intendendosi l’attività di illecita riproduzione del supporto contenente il programma, oltre che del programma stesso, eventualmente dei manuali e del packaging, al fine di realizzare un prodotto il più possibile uguale all’originale, destinato alla vendita, di norma ad un prezzo inferiore rispetto al prezzo effettivo di mercato del software originale (la contraffazione di norma ha ad oggetto i cd programmi “pacchettizati”, ovvero i programmi applicativi standard di maggiore diffusione e utilizzo – videoscrittura, fogli elettronici, programmi di posta elettronica -); (ii) come pirateria dell’utente finale o aziendale, che si verifica ogni qual volta un soggetto, incluso il dipendente di un’azienda, copi illegalmente o utilizzi un software senza regolare licenza.
Profitto. Il termine profitto deve essere interpretato nella sua duplice accezione di, da un lato, accrescimento effettivo della sfera patrimoniale di un determinato soggetto (lucro) e, dall’altro, di mancato depauperamento del patrimonio (risparmio). Pertanto, nella definizione di profitto rientra anche la mancata spesa che un soggetto dovrebbe affrontare per ottenere un determinato bene (nella specie, per ottenere il software correttamente concesso in licenza).
Quanto sopra è stato, altresì, espressamente statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, III sezione penale, con la sentenza n. 25104, dell’8 maggio 2008, la cui massima così statuisce: “In tema di tutela del diritto d'autore, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 171 bis l. 27 aprile 1941 n. 633, non sono richieste né la finalizzazione al commercio dei software riprodotti essendo sufficiente il fine di profitto, né il dolo specifico del fine di lucro. Ne consegue che la detenzione e l'utilizzo di programmi software, illecitamente riprodotti (n.d.r. in azienda) rende manifesta la sussistenza del reato contestato, sotto il profilo oggettivo e soggettivo”.
Precisato quanto sopra, ai sensi dell’art. 171 bis l.d.a. è, quindi, penalmente sanzionabile non solo la duplicazione del software ai fini della vendita (e quindi per scopo di lucro da parte dei soggetti che creano copie contraffatte del software), ma anche la duplicazione effettuata al semplice fine di un “risparmio di spesa”, dato che tale risparmio realizza un profitto così come individuato dalla norma.
Fatte le suddette necessarie premesse, appare evidente che, nell’ambito di un’azienda, la duplicazione (riproduzione) illecita di software e l’utilizzo del medesimo è una condotta penalmente sanzionabile.
In particolare, uno dei fenomeni maggiormente diffusi in tema di pirateria informatica è il cosiddetto “underlicensing”, che si verifica ogni qual volta vengono installate (duplicate) un numero di copie di un software maggiore rispetto al numero di copie effettivamente consentito dalla licenza d’uso del software medesimo, ciò comportando un risparmio di spesa (profitto).
Altro esempio molto diffuso di pirateria informatica è l’acquisto e l’utilizzo di personal computer con software preinstallato (cd OEM) non originale.
In altri termini, l’utilizzo del software senza licenza in un contesto aziendale è un reato.
È, altresì, importante ricordare che negli atti di pirateria informatica vengono ricompresi, ai sensi del secondo comma dell’art. 171 bis l.d.a., anche eventuali abusi (riproduzione, distribuzione, comunicazione, ecc.) inerenti le banche dati. È, pertanto, necessario che qualsiasi accesso e utilizzo di banche dati pubbliche venga effettuato nel rispetto delle condizioni di utilizzo che accompagnano le stesse.
1.2 Le sanzioni ex D. Lgs. 231/2001
La pirateria informatica commessa nell’ambito di una società, implica non solo la responsabilità penale del soggetto (persona fisica) che duplica abusivamente il software (e in ultima analisi detta responsabilità penale vige in capo al legale rappresentante dell’ente), ma anche la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 della società stessa.
Ai sensi del D. Lgs 231/2001 le sanzioni che possono essere comminate all’ente sono:
• sanzione pecuniaria fino a 500 quote
• sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 per la durata massima di un anno (incluse, quindi, l’interdizione dall’esercizio dell’attività della società, la revoca di autorizzazioni e licenze, divieto di pubblicizzare beni o servizi).
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2 Funzione della Parte Speciale - 4 -
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, Destinatari e Organi Sociali di Schréder, nonché dai suoi Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili.
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.
Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
a. dettagliare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
b. fornire all’OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.
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3. Processi Sensibili nell’ambito di questa parte speciale
I principali Processi Sensibili sono elencati nell’Allegato A della Parte Generale.
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4. Regole generali
4.1 Il sistema in linea generale
Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti l’utilizzo e la gestione dei sistemi informatici, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti, Consulenti/Partner di Schreder, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole dettate dalla Società in merito all’utilizzo dei sistemi informatici.
4.2 Principi generali di comportamento
La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico dei Dipendenti, Consulenti/Partner di Schréder di:
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.
La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:
1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività inerenti l’utilizzo dei sistemi informatici aziendali;
2. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle funzioni preposte alla gestione dei sistemi informatici e dell’OdV, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.
Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:
a) installare programmi software diversi da quelli messi a disposizione e autorizzati dalla Società;
b) scaricare da Internet programmi senza la preventiva autorizzazione della Società, nella persona dell’amministratore di sistema;
c) caricare programmi non provenienti da una fonte certa e autorizzata dalla Società;
d) acquistare licenze software da una fonte (rivenditore o altro) non certificata e non in grado di fornire garanzie in merito all’originalità/autenticità del software;
e) detenere supporti di memorizzazione non originali (DVD\CD\floppy);
f) installare un numero di copie di ciascun programma ottenuto in licenza superiore alle copie autorizzate dalla licenza stessa, al fine di evitare di ricadere in possibili situazioni di underlicensing;
g) utilizzare illegalmente password di computer, codici di accesso o informazioni simili per compiere una delle condotte sopra indicate;
h) utilizzare strumenti o apparecchiature, inclusi programmi informatici, per decriptare software o altri dati informatici;
i) distribuire il software aziendale a soggetti terzi;
j) accedere illegalmente e duplicare banche dati.
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5. Procedure specifiche
Ai fini dell’attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale:
• analisi, da parte dell’amministratore di sistema o della funzione preposta, dei contratti di licenza stipulati dalla società e verifica della corrispondenza del numero di copie concesse in licenza di uno specifico software con il numero di copie effettivamente installato sui computer presenti in azienda;
• acquisto di licenze software da una fonte (rivenditore o altro) certificata e in grado di fornire garanzie in merito all’originalità/autenticità del software;
• in relazione ai prodotti OEM (Original Equipment Manufacture), preinstallati, verifica dell’esistenza del COA (Certificate of Authenticity) o di certificato/dichiarazione/documentazione equipollente;
• implementazione, da parte dell’amministratore di sistema o della funzione preposta, di un sistema di software asset management, anche in outsourcing, volto ad ottenere un controllo rigoroso, a mezzo di verifiche periodiche, del software installato sui computer presenti in azienda;
• verifica dell’originalità, anche tramite il controllo sull’effettiva presenza del cd “bollino SIAE”, di tutti i supporti di memorizzazione (cd/DVD/floppy) presenti in azienda;
• attività di sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti sul tema della pirateria informatica e delle relative conseguenze.
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6. I controlli dell’OdV
Fermo restando il potere discrezionale dell’OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l’OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati in tema di proprietà intellettuale, in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.
A tal fine, all’OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.
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Schréder S.p.A.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
[ex D. Lgs. 231 del 2001]
Parte Speciale - 5 -
Edizione Marzo 2010
PARTE SPECIALE – 5 -
Reati contro l’industria e il commercio
INDICE
PARTE SPECIALE – 5 -
1. Le fattispecie dei reati della Parte Speciale 5 (art. 25-bis 25-bis. 1). 4
DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA. 4
a. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni – Art. 473 c. p. 4
b. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi – Art. 474 c. p. 5
DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO 6
a. Turbata libertà dell’industria o del commercio – Art. 513 c. p. 6
b. Illecita concorrenza con minaccia o violenza – Art. 513-bis c. p. 6
c. Frodi contro le industrie nazionali - Art. 514 c. p. 6
d. Frode nell'esercizio del commercio - Art. 515 c. p. 7
e. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci – Art. 517 c. p. 7
f. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando diritti di proprietà industriale – Art. 517-ter. 8
2. Funzione della Parte Speciale – 5 - 9
3. Processi Sensibili nell’ambito di questa parte speciale 10
4. I reati di contraffazione a tutela dei segni di riconoscimento e delle opere dell’ingegno. 11
4.1 La normativa di riferimento. 11
4.2 Marchio, ditta e segni distintivi. 11
4.3 Invenzioni industriali (brevetti). 12
4.4 Le sanzioni del d.lgs. n. 231/2001. 14
5. Regole generali 15
5.1 Il sistema in linea generale 15
5.2 Principi generali di comportamento 15
6. Procedure specifiche 17
7. I controlli dell’OdV 18
1. Le fattispecie dei reati della Parte Speciale 5 (art. 25-bis 25-bis. 1).
Per quanto concerne la presente Parte Speciale n. 5, si provvede, nel seguito, a fornire una breve descrizione dei reati inseriti all’art. 25-bis e 25-bis.1 del D. Lgs 231/2001.
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DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.
a. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni – Art. 473 c. p.
Commette questo reato chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi, segni distintivi, sia nazionali che esteri, di prodotti industriali, brevetti, disegni e modelli industriali.
Commette, altresì, il reato in esame chiunque, anche se non partecipa attivamente alla contraffazione o all’alterazione, fa uso di tali marchi, segni distintivi o brevetti contraffatti.
Affinché la fattispecie possa considerarsi realizzata, è necessario, peraltro, che i marchi, i segni distintivi, i brevetti, disegni e modelli, siano stati regolarmente registrati o brevettati, secondo le norme interne o le convenzioni internazionali.
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La giurisprudenza ha indicato che si può intendere l’attività di contraffazione, in tema di marchi, come quelle operazioni che «fanno assumere al marchio falsificato caratteristiche tali da ingenerare confusione sulla autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei compratori» , mentre l’alterazione può essere considerata come una più semplice modificazione parziale di un marchio registrato, che viene ottenuta mediante l’eliminazione o aggiunta di elementi costitutivi marginali, in cui, peraltro, possono anche essere incluse le condotte di imitazione di marchi genuini. La stessa giurisprudenza, peraltro, ritiene comunque che in entrambe le condotte esposte l’imitazione che si pone in essere debba essere di un elevato livello, in mancanza del quale, si ritiene, non può esserci lesione della buona fede del consumatore, bene che la norma mira a tutelare.
Per il caso dei brevetti, invece, la giurisprudenza considera integrata la condotta di “contraffazione” non solo quando c’è una «riproduzione pedissequa del prodotto o del procedimento per i quali è stato concesso il brevetto» ma anche quando solamente non sia presente una «idea inventiva priva del carattere di concreta novità» e che si limiti a «riprodurre mediante soluzioni banali e ripetitive la struttura generale oggetto del brevetto, non apportando alcun elemento di concreta novità».
In relazione, invece, al significato di uso di marchi, segni distintivi o brevetti contraffati, deve intendersi l’apposizione del marchio o del segno distintivo su un determinato prodotto, ovvero lo sfruttamento dell’opera dell’ingegno tutelata da brevetto.
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Con l’introduzione, nella riformulazione dell’articolo del 2009, della locuzione “potendo conoscere l’esistenza del titolo di proprietà industriale”, diventa necessario per le aziende, ogniqualvolta debbano registrare un marchio, logo o brevettare una qualsiasi opera dell’ingegno, compiere complete e penetranti ricerche sulla possibile esistenza anteriore di segni distintivi già registrati o opere dell’ingegno già brevettate.
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b. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi – Art. 474 c. p.
La condotta descritta dalla norma, dispone una sanzione quando, al di fuori dei casi previsti dall’articolo precedentemente esaminato, si introducono nel territorio dello Stato per tranne profitto, si pongono in vendita sia in Italia che all’estero, si detengono per vendere, si mettono in altro modo in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, sia nazionali che esteri, contraffatti o alterati, al fine di trarre profitto.
Anche per quanto riguarda questo reato, è necessario che i marchi e i segni distintivi (contraffatti) siano regolarmente registrati ai sensi della normativa nazionale o internazionale .
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Affinché si integri la condotta del reato, è necessario che chi lo commette abbia come fine il raggiungimento di un “profitto”. E’ da intendersi come “profitto” ogni vantaggio economico, o economicamente valutabile, che una persona, fisica o giuridica, può ottenere, in qualsiasi modo, anche, ad esempio, sotto forma di mancata spesa.
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DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO
a. Turbata libertà dell’industria o del commercio – Art. 513 c. p.
Il reato in esame tutela il normale esercizio dell’attività industriale o commerciale, visto che punisce chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio.
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b. Illecita concorrenza con minaccia o violenza – Art. 513-bis c. p.
Tale fattispecie mira a punire chiunque, nell’ambito di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, commetta atti di concorrenza, usando violenza o minacce. L’articolo prevede delle aggravanti qualora tali atti riguardino attività finanziate, anche solo parzialmente, dallo Stato o da altri enti pubblici.
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c. Frodi contro le industrie nazionali - Art. 514 c. p.
Questo reato, punisce chi ponendo in vendita, o mettendo in altro modo in circolazione, prodotti industriali contrassegnati da marchi, nomi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale.
Questa ipotesi, peraltro, dà rilievo non solo ai marchi e segni distintivi registrati secondo la normativa nazionale od internazionale, ma anche a quelli che non lo sono, sancendo, quindi, un’ampia protezione del bene tutelato.
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d. Frode nell'esercizio del commercio - Art. 515 c. p.
L’articolo in esame prevede che sia punito chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegni all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Tale fattispecie trova il proprio fondamento nell’esistenza di un contratto tra due parti.
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e. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci – Art. 517 c. p.
L’art. 517 c.p. punisce chiunque ponga in vendita, o metta altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, in modo da indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto.
A differenza di quanto previsto dagli artt. 473 e 474 c.p., affinché il reato in esame venga ad esistenza, non è necessario che i nomi, i marchi, i segni distintivi industriali siano registrati secondo le normative nazionali ed internazionali. Il bene tutelato, in questo caso, non è la fede pubblica, come si è potuto riscontrare in molti dei reati esaminati, ma l’ordine economico in senso generale, e quindi il potenziale acquirente dei beni messi in commercio secondo le modalità esposte.
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f. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando diritti di proprietà industriale – Art. 517-ter.
L’articolo in esame, introdotto dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, punisce chiunque fabbrichi o adoperi industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando i diritti o in violazione di un titolo di proprietà industriale e chi, pur essendo a conoscenza dell’esistenza di tale titolo, introduca nel territorio dello Stato, o detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta altrimenti in circolazione gli stessi oggetti o i suddetti beni.
Anche in questo caso, si prevede espressamente che i diritti e i titoli di proprietà industriale tutelati dalla norma siano solo quelli regolarmente registrati ai sensi della normativa nazionale ed internazionale.
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2. Funzione della Parte Speciale – 5 -
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, Destinatari e Organi Sociali di Schréder, nonché dai suoi Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili.
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.
Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
a. dettagliare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
b. fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.
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3. Processi Sensibili nell’ambito di questa parte speciale
I principali Processi Sensibili sono elencati nell’Allegato A della Parte Generale.
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4. I reati di contraffazione a tutela dei segni di riconoscimento e delle opere dell’ingegno.
Con i termini “proprietà industriale”, si fa riferimento genericamente ad un concetto di proprietà che è il risultato della creatività degli uomini.
La proprietà industriale è una delle possibili espressioni che si può ricondurre al più ampio genus della proprietà intellettuale.
Rientrano nell’ambito della proprietà industriale i marchi e i brevetti.
4.1 La normativa di riferimento.
Il legislatore ha recentemente raccolto, in un unico complesso normativo, gran parte delle norme sostanziali e procedurali concernenti i diritti di proprietà industriale: il D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (cd Codice della Proprietà Industriale).
All’art. 1, il decreto specifica che la nozione di “proprietà industriale” comprende i concetti di: (i) marchio e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli; (ii) invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali (brevetti).
Alle disposizioni del decreto citato, vanno aggiunte anche le normative di origine internazionale e comunitaria, tra cui la Convenzione di Parigi del 1883 e il Regolamento Comunitario sul marchio n. 40 del 1994.
A completamento del panorama legislativo concernente la ditta e l’insegna, è da ricordare, infine anche la disciplina posta dal codice civile, ai Capi III e IV, del Titolo VIII del Libro Quinto, di cui agli artt. 2563 – 2574.
4.2 Marchio, ditta e segni distintivi.
Per “marchio” si intende il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell’impresa, avente le seguenti principali funzioni:
- differenziazione dei prodotti di un’impresa da quelli dei concorrenti;
- indicazione della provenienza del prodotto (riconducibilità ad uno specifico produttore);
- garanzia di qualità del prodotto, come conseguenza di politica e serietà aziendale.
La tutela del marchio può essere ottenuta dal titolare del medesimo attraverso la registrazione presso le autorità competenti (per l’Italia Ufficio Marchi e Brevetti; possono essere effettuate anche registrazioni comunitarie e internazionali per le quali sono previste apposite procedure).
Attraverso la registrazione viene riconosciuto, in via di estrema sintesi, al titolare del marchio il diritto esclusivo di utilizzarlo e di poterne disporre liberamente, potendo, di contro, impedire che soggetti terzi utilizzino il marchio stesso.
Affinché un marchio possa essere registrato validamente, deve possedere i seguenti requisiti:
- liceità: ovvero, la sua non contrarietà a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume;
- verità: non deve contenere al suo interno segni idonei ad ingannare il pubblico;
- originalità: composto, cioè, in modo da consentire l’individuazione dei prodotti contrassegnati fra tutti quelli dello stesso genere presenti sul mercato;
- novità: aspetto complementare all’originalità, ma da questa distinto, concernente la sua distinguibilità da altri marchi già esistenti.
La ditta, sebbene non espressamente inclusa nel novero degli strumenti giuridici tutelati dalle norme in esame, viene, comunque, ricondotta alla più ampia categoria dei segni distintivi: essa ha il compito di individuare e distinguere l’imprenditore.
4.3 Invenzioni industriali (brevetti).
Le invenzioni industriali sono idee creative che appartengono al campo della tecnica, consistendo nella soluzione originale ad un problema tecnico, suscettibile di applicazione concreta nel settore della produzione di beni o servizi.
Il brevetto è un titolo giuridico in forza al quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento dell'invenzione.
Possono formare oggetto di brevetto per invenzione industriale le idee inventive raggruppabili in tre macro-categorie:
(i) invenzioni di prodotto: che hanno ad oggetto un nuovo prodotto materiale;
(ii) invenzioni di procedimento: che consistono in un nuovo metodo di fabbricazione di prodotti già inventati, mediante, ad esempio, un nuovo processo di lavorazione;
(iii) invenzioni derivate: che sono elaborate partendo dalla base di una precedente invenzione.
Affinché un’invenzione industriale possa essere brevettata deve avere le seguenti caratteristiche:
- industrialità: l’invenzione deve essere suscettibile di applicazione industriale;
- novità: l’invenzione deve innovare il panorama tecnico di riferimento (cd stato della tecnica);
- liceità: intesa, anche in questo caso, come non contrarietà a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume.
Situazione peculiare rivestono i modelli di utilità, i quali, consistendo in un quid volto a dare maggiore efficacia all’impiego di macchinari e prodotti già esistenti, presuppongono un’invenzione già esistente a cui possano essere applicati.
Diversa è, ancora, la funzione dei disegni e modelli: il brevetto, in questo caso, fornisce tutela ad alcune categorie di prodotti industriali consistenti in uno speciale ornamento, peculiare per la forma o per una particolare combinazione di linee e colori.
Il brevetto mira a tutelare l’inventore sia sotto un profilo morale (essere riconosciuto autore dell’invenzione) che patrimoniale (essere riconosciuto titolare dei diritti di sfruttamento economico dell’invenzione).
La concessione di un brevetto, da parte delle competenti Autorità (in particolare per l’Italia l’Ufficio Brevetti e Marchi), avviene a fronte dello svolgimento di una specifica procedura (cd. procedura di brevettazione).
È importante, quindi, che nell’ambito dello svolgimento dell’attività aziendale, con specifico riferimento al processo produttivo e industriale, non vegano violati brevetti di terzi, intendendo per tale sia la realizzazione di prodotti coperti da brevetto che di processi industriali oggetto di privativa.
4.4 Le sanzioni del d.lgs. n. 231/2001.
Il decreto legislativo 231/2001, stabilisce diverse sanzioni nei confronti degli enti che vengono giudicati responsabili in via amministrativa dei reati oggetto della presente Parte Speciale 5. Tali sanzioni, quindi, si vanno a sommare alle tutele civilistiche e penali esperibili nei confronti della persona fisica che commette materialmente la condotta descritta dalla norma. In particolare, il decreto prevede:
a) per quanto concerne i reati di cui al 473 e 474 c.p., elencati all’art. 25-bis del decreto:
• la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
• sanzioni interdittive non superiori ad un anno;
b) per quanto riguarda i reati di cui agli artt. 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater c.p., previsti dal decreto all’art. 25-bis.1 :
• la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
c) per i reati di cui agli artt. 513-bis e 517:
• la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote;
• sanzioni interdittive.
5. Regole generali
5.1 Il sistema in linea generale
Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti la realizzazione e la commercializzazione dei prodotti, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti, Consulenti/Partner di Schrèder, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole dettate dalla Società in merito allo sfruttamento di qualsiasi tipologia di privativa industriale.
5.2 Principi generali di comportamento
La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico dei Dipendenti, Consulenti/Partner di Schrèder di:
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.
La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:
1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
2. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle funzioni preposte alla gestione dei brevetti, marchi, opere dell’ingegno e segni distintivi e dell’OdV, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.
La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:
a) Verificare, o far verificare dagli organi competenti, prima della registrazione di ogni marchio, logo o qualsiasi segno distintivo, o della brevettazione di invenzioni, disegni e modelli o, comunque, di qualsiasi altra opera dell’ingegno, che gli stessi non siano già stati registrati o brevettati sia a livello nazionale, che internazionale, che comunitario.
b) Ottenere, per ogni segno distintivo o opera dell’ingegno utilizzato dalla Società, di cui la stessa non è titolare, un regolare contratto di licenza.
c) Non utilizzare alcun tipo di segno distintivo o opera dell’ingegno di cui l’azienda non è titolare e di cui non possiede licenza d’uso.
d) Non contraffare o alterare in alcun modo marchi e segni distintivi, la cui titolarità è riconducibile ad altre aziende.
e) Non porre in commercio, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito, prodotti recanti segni distintivi contraffatti o alterati, sia che questi siano regolarmente registrati ai sensi della normativa nazionale ed internazionale, sia che non lo siano.
f) Non utilizzare nell’ambito del processo produttivo brevetti di terzi per i quali non si dispone di licenza (con particolare riguardo ai brevetti di processo).
6. Procedure specifiche
Ai fini dell’attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 5, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale:
• Verifica approfondita, sia a livello nazionale, che internazionale, attraverso le banche dati dell’Ufficio Brevetti e Marchi o qualsiasi altro mezzo idoneo, dell’esistenza pregressa di marchi o segni distintivi già esistenti, prima della registrazione di ogni marchio e segno distintivo facente capo all’Azienda;
• Coordinarsi con le funzioni preposte, anche di gruppo, prima di procedere a qualsivoglia registrazione di segni distintivi, ovvero per qualsivoglia domanda di brevetto.
• Verifica della titolarità, anche tramite le funzioni a ciò preposte a livello di gruppo, di ogni marchio, brevetto od altra opera dell’ingegno, da parte di ogni concessionario, prima della stipulazione di un contratto di licenza.
• Attenersi a quanto indicato nel manuale della qualità in tema di processi produttivi.
7. I controlli dell’OdV
Fermo restando il potere discrezionale dell’OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l’OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati in tema di proprietà intellettuale, in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.
A tal fine, all’OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.